Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 14 pagine
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1 Situazione iniziale
Il motivo principale per la quarta modifica dell’ORRPChim è costituito dagli sviluppi nell’UE. Dall’ultimo adeguamento dell’ORRPChim, il 7 novembre 2012, sono state decise numerose modifiche della legislazione europea. Al fine di prevenire ostacoli al commercio e garantire in Svizzera lo stesso livello di protezione per le persone e l’ambiente garantito nell’UE, occorre adeguare l’ORRPChim a queste nuove modifiche. La necessità d’intervento scaturisce in particolare:
- da una decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili nell’industria per la produzione di cloro-soda (abbandono del metodo ad amalgama di mercurio a fine 2017);
- da cinque regolamenti che modificano l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
(regolamento REACH) concernente la restrizione dei composti di fenilmercurio e del mercurio nei dispositivi di misura, degli idrocarburi policiclici aromatici e del cromo (VI) negli articoli di consumo nonché del diclorobenzene nei disodorizzanti e nei deodoranti per l’ambiente;
- da una modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP) concernente restrizio-
ni per le cloroparaffine a catena breve e l’esaclorobutadiene;
- da un regolamento recante modifica della direttiva 2066/66/CE (direttiva sulle pile) concer-
nente la limitazione degli accumulatori nichel-cadmio negli utensili elettrici senza fili e la riduzione del contenuto di mercurio ammesso nelle minipile;
- da una decisione di modifica della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli concernente
l’ammissibilità di determinati metalli pesanti nei componenti degli autoveicoli.
A seguito delle delibere della sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), occorre inoltre integrare l’ORRPChim con un divieto di fabbricazione per gli esabromociclododecani (HBCDD) e un divieto d’importazione per gli oggetti contenenti HBCDD.
A prescindere dagli sviluppi del diritto europeo e di quello internazionale, le esperienze acquisite nell’esecuzione, i riscontri forniti dall’industria e l’ulteriore sviluppo dello stato della tecnica mettono in evidenza la necessità di modificare alcune disposizioni dell’ORRPChim. Nel quadro della presente revisione dell’ordinanza, dette modifiche riguardano:
- le disposizioni concernenti i prodotti disgelanti;
- l’aggiornamento delle limitazioni per il mercurio (dispositivi di misura, sostanze ausiliarie)
dipendenti dallo stato della tecnica;
- adeguamenti in relazione alla tassa di smaltimento anticipata per le pile;
- modifiche delle disposizioni concernenti le sostanze «stabili nell’aria» (gas serra sintetici) e i
prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono;
- le prescrizioni concernenti lo spargimento, soggetto ad autorizzazione, di biocidi, prodotti
fitosanitari e concimi dall’aria.
2 Procedura di consultazione
L’indagine conoscitiva relativa alla quarta revisione dell’ORRPChim è stata avviata il 26 settembre 2014. 113 partecipanti sono stati invitati a esprimersi entro il 15 dicembre 2014 in merito alla modifica. Sono pervenute 53 prese di posizione provenienti da 26 Cantoni, 2 servizi di coordinamento intercantonale, 5 associazioni mantello e 20 organizzazioni. Inoltre sono pervenute 39 prese di posizione di soggetti non consultati direttamente. Le prese di posizione riguardavano principalmente la prevista modifica della disposizione relativa allo spargimento di prodotti fitosani-