Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine

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Il Consiglio federale svizzero

e

il Guernsey

desiderosi di preservare le buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e il Guernsey

e desiderosi di migliorare la cooperazione in materia fiscale e nell’ambito dei servizi finanziari tra la Confederazione Svizzera e il Guernsey,

hanno convenuto quanto segue:

1. Entrambe le Giurisdizioni intendono introdurre a partire dal 2017 il reciproco scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a fini fiscali fondato sullo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e i relativi commentari (prima trasmissione di dati nel 2018).

Questo fermo restando che:

(a) la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, conclusa il 25 gennaio 1988 e modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010, sia in vigore in entrambe le Parti;

(b) l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stato firmato da entrambe le Giurisdizioni;

(c) la notifica prevista alla Sezione 7 (Durata dell’Accordo) dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari sia stata depositata da entrambe le Giurisdizioni al Segretariato dell’Organo di coordinamento nella quale figuri anche la dichiarazione che le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione dell’OCSE sono attuate;

(d) la Confederazione Svizzera e il Guernsey abbiano informato il Segretariato dell’Organo di coordinamento della loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni sulla base dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari.

2. Entrambe le Giurisdizioni ritengono sufficienti le norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati previste dall’altra Giurisdizione.

3. Entrambe le Giurisdizioni provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.

4. Entrambe le Giurisdizioni confermano che ciascuna di esse dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.

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