Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine
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4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field»)
La Svizzera accoglie positivamente lo standard per lo scambio automatico di informazioni, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo nell’elaborazione. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni permette pari condizioni («level playing field») per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti.
A tal proposito occorre sottolineare che Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda e la Norvegia si sono impegnate presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2016 con il primo scambio nel 2017, ovvero un anno prima della Svizzera. Le basi giuridiche sono attuate e si prospetta un rapido ampliamento della loro rete, non solo con l’UE ma anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni negli Stati impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell’allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a garantire pari condizioni tra i partner impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti periodici.
I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni e che la maggioranza dei precursori («early adopters») sarà pronta per l’applicazione dal 1° gennaio 2016. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018), tra cui la Svizzera, progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore.
È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la determinazione dei Paesi con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approvazione parlamentare. Per questa ragione questi ultimi sono in grado di allestire rapidamente un’importante rete di Paesi partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con i Paesi partner affinché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con una rete soddisfacente di Stati conformemente agli impegni internazionali presi nei confronti del Forum globale.
5 Commento ai singoli articoli dei decreti federali
I decreti federali oggetto della presente consultazione hanno le disposizioni seguenti:
Art. 1
Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Paese interessato deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.
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