Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine
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Art. 2
L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere un Paese nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA. I presenti decreti federali devono quindi essere sottoposti a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale sui decreti federali concernenti lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avamprogetto, l’articolo 39 di questa legge, se approvato dalle Camere, sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.
6 Ripercussioni finanziarie
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avamprogetto dovrebbe rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, contribuire a migliorare la prevedibilità del diritto e favorire l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale. Per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la firma delle dichiarazioni congiunte permetterebbe l’avvio di discussioni concernenti l’accesso al mercato che potrebbero offrire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari nuove opportunità commerciali direttamente dalla Svizzera (cfr. n. 4.5).
Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avamprogetto va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere in buona misura soddisfatte. In questo contesto le diverse procedure applicabili nei Paesi interessati dal presente avamprogetto dovrebbero aver fatto evolvere la situazione in materia di patrimoni non dichiarati (cfr. n. 4.3).
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati dal presente avamprogetto non dovrebbe comportare alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi prevedibilmente in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.
L’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare.
Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con i Paesi partner.
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