Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine
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1 Introduzione
Questi ultimi anni sono stati marcati da una forte crescita della lotta contro la frode e l’evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, allo sviluppo dello standard per lo scambio automatico di informazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Questo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 e avallato dai capi di Stato e di Governo del G20 nel mese di novembre del 2014.
Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina lo scambio ricorrente e a intervalli regolari tra due Stati concernente le informazioni relative a conti che persone fisiche o enti residenti fiscali in uno degli Stati posseggono nell’altro Stato. Esso regola in particolare le modalità dello scambio: le informazioni da scambiare devono essere raccolte dalle istituzioni finanziarie del Paese e trasmesse alle sue autorità fiscali, che a loro volta le comunicano alle autorità fiscali del Paese con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni relative al saldo dei conti e concernenti tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, utili delle vendite e altri redditi) nonché l’identità dei beneficiari effettivi di questi attivi. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni definisce altresì l’espressione «istituzione finanziaria tenuta alla dichiarazione» e contiene le disposizioni relative all’identificazione dei clienti, alla protezione dei dati e all’impiego delle informazioni scambiate (principio di specialità).
96 Paesi hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali («Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes», Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni. Fatto salvo l’adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 56 si sono impegnati a raccogliere i dati dal 2016 e a procedere a un primo scambio nel 2017, mentre 40 altri, tra cui la Svizzera, hanno annunciato la raccolta dei dati per il 2017 e un primo scambio per il 2018.
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato dei mandati di negoziazione concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Questi mandati concernono la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l’UE, gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e altri Paesi. Per quanto concerne questi ultimi, in una prima fase verranno presi in considerazione Paesi con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche e che – ove opportuno – mettono a disposizione dei propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. I mandati prevedono anche che le negoziazioni debbano mirare al mantenimento dell’accesso al mercato al suo livello attuale nonché eventuali miglioramenti dell’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Nel quadro delle discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera negozia dunque il mantenimento dell’accesso al mercato e le misure che permetterebbero di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.
Sulla base di questi mandati, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Australia, facendo seguito alla dichiarazione congiunta firmata da Svizzera e Australia il 3 marzo 20151. Il 25 novembre 2015 esso ha parimenti licenziato il messaggio concernente lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’UE2. Esso fa seguito alla firma, il 27 maggio 2015, del relativo accordo bilaterale, ovvero il Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi3. Oggetto del presente rapporto sono gli avamprogetti di decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia.
1FF 2015 7071
2FF 2015 7585
3FF 2015 7635
242 \ COO 4/39