Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine

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Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero, per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione del patrimonio gestito per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuotono sulle entrate dell’imposta sul reddito.

Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale aumento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle autodichiarazioni (senza conseguenze penali) dei contribuenti.

Si rimanda inoltre al messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’MCAA e la LSAI pagina 4544 e seguenti.

7 Programma di legislatura

Al momento dell’avvio della procedura di consultazione il messaggio sul programma di legislatura 2015–2019 non è stato ancora licenziato. Il progetto corrisponde tuttavia all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» deciso dal Consiglio federale l’8 maggio 2015.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni congiunte costituiscono degli strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti che non devono sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e possono essere conclusi dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.

Per contro, gli avamprogetti di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che i Paesi interessati dal presente avamprogetto devono figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Gli

avamprogetti di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri.

8.2 Conformità con il diritto internazionale

Attualmente il diritto fiscale internazionale svizzero in relazione con i Paesi interessati dal presente avamprogetto è costituito da CDI e da TIEA. Le CDI hanno in comune il limite dei diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni. I TIEA prevedono lo scambio di informazioni in materia fiscale.

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le CDI e i TIEA conclusi dalla Svizzera con ciascuno dei Paesi interessati dal presente avamprogetto. La Svizzera e questi Paesi potranno scambiare informazioni su domanda sulla base della CDI o del TIEA ed effettuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza

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