Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine

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un rapporto di denuncia spontanea («disclosure report») elaborato da un contabile o da qualsiasi altra persona che dispone delle qualifiche necessarie per l’esecuzione di questo compito. Tutta la documentazione deve essere messa a disposizione dell’autorità fiscale. Il contribuente firma un documento certificante l’integrale comunicazione degli elementi pertinenti all’autorità fiscale e versa l’imposta dovuta.

Effettuando questa procedura volontaria il contribuente può beneficiare di una completa riduzione della multa dovuta alla mancata dichiarazione dei suoi valori patrimoniali, mentre l’applicazione del diritto ordinario prevede multe che possono andare fino al 100 % dell’ammontare d’imposta dovuta in caso di negligenza e fino al 200 % in caso di frode. Se la denuncia spontanea è completa non viene avviata alcuna inchiesta penale.

I contribuenti residenti sull’Isola di Man beneficiano dunque di condizioni di regolarizzazione vantaggiose prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali dell’Isola di Man vogliono mantenere il programma di regolarizzazione fino al 2018, in seguito sarà valutato di nuovo.

Islanda

Attualmente l’Islanda non dispone di alcun un programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. Nel quadro dei negoziati la parte islandese ha tuttavia precisato che il ministero delle finanze analizzerà l’opportunità di un tale programma. A tal proposito nulla è stato ancora deciso. In caso di denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati il vigente diritto islandese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte da pagare e una multa fissata dall’autorità di riscossione. La multa viene calcolata sulla base imponibile non dichiarata aumentata del 25 per cento. Per i casi gravi (secondo la prassi una base imponibile non dichiarata superiore o pari a 4 mio. di corone islandesi, ovvero da 30 000 fr. ca.) al posto di una sanzione amministrativa viene avviato un perseguimento penale. Secondo le indicazioni dei negoziatori islandesi, nella prassi le multe inflitte non ammontano mai al doppio dell’importo fiscale calcolato sulla base imponibile sottratta. Sono di principio possibili pene detentive fino a due anni al massimo, tuttavia sono estremamente rare e in particolare sarebbero ordinate nei casi in cui la multa non fosse pagata, sebbene in tali situazioni di regola vengono ordinati lavori di pubblica utilità. Le possibilità di regolarizzazione secondo il diritto islandese non possono essere considerate vantaggiose ma sono tuttavia nel loro insieme adeguate per garantire un ordinato passaggio allo scambio automatico di informazioni, in particolare visto che le pene sono commisurate e le pene detentive sono estremamente rare.

Norvegia

La Norvegia non dispone di alcun programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. In caso di denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati il vigente diritto norvegese prevede che i contribuenti interessati debbano versare le imposte da pagare con gli interessi. La multa decade completamente (altrimenti questa ammonta tra il 30 e il 60 % dell’imposta sottratta). In caso di denuncia spontanea le autorità fiscali rinunciano a un procedimento penale. Le possibilità di regolarizzazione secondo il diritto norvegese sono considerate vantaggiose e pertanto adeguate per garantire un ordinato passaggio allo scambio automatico di informazioni.

Denuncia spontanea in Svizzera

Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI9.

9 FF 2015 4467, 4534

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