Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine

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questi programmi ammontano a 2,4 milioni di lire sterline per il primo programma e a 70 000 lire sterline per il secondo. Grazie a questi programmi numerosi contribuenti hanno potuto tornare in regola a condizioni vantaggiose.

Oltre ai due programmi specifici di cui sopra, la legislazione interna di Guernsey offre ai contribuenti, che hanno fornito per negligenza una dichiarazione d’imposta scorretta o incompleta, la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria all’amministrazione fiscale. In questo caso l’autorità fiscale non infligge una multa e generalmente non avvia alcun perseguimento penale, fatti salvi i casi di frode.

Tuttavia, nella misura del possibile, le autorità fiscali cercano di risolvere la controversia sulla base del diritto civile infliggendo una multa.

I contribuenti residenti a Guernsey hanno potuto pertanto beneficiare di condizioni di regolarizzazione vantaggiose prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, i contribuenti che non hanno partecipato ai programmi di cui sopra hanno, secondo il diritto interno di Guernsey, la possibilità di effettuare una dichiarazione volontaria che di regola non comporta perseguimenti penali.

Jersey

Attualmente Jersey non dispone di un programma di regolarizzazione specifico ai valori patrimoniali non dichiarati. Durante le negoziazioni la delegazione di Jersey ha tuttavia informato la delegazione svizzera che un progetto di amnistia era in fase di esame.

I casi di evasione fiscale e di frode sono in principio oggetto di una multa che ammonta, in caso di negligenza, a 5 000 lire sterline al massimo a cui si somma un importo corrispondente al 200 per cento dell’ammontare dell’imposta sottratta. Tuttavia in pratica, nel caso di una denuncia spontanea e della piena collaborazione del contribuente, le autorità fiscali di Jersey possono rinunciare all’integralità della multa e trovare un accordo finanziario («money settlement»). Inoltre, secondo la prassi pubblicata dalle autorità fiscali, i contribuenti interessati non sono in generale perseguiti penalmente per aver fornito, intenzionalmente o per negligenza, una dichiarazione d’imposta scorretta. La denuncia spontanea di valori patrimoniali non dichiarati è considerata un fattore importante nella decisione di avviare o no un procedimento penale e di principio comporta una rinuncia a questo perseguimento da parte delle autorità fiscali. Le possibilità di regolarizzazione offerte da Jersey e la sua prassi in materia possono pertanto essere considerate già soddisfacenti per una transizione verso lo scambio automatico di informazioni. Jersey non ha escluso l’ulteriore introduzione di un programma di regolarizzazione.

Isola di Man

Dal mese di maggio del 2009 l’Isola di Man dispone di norme di regolarizzazione per i valori patrimoniali non dichiarati. Queste norme distinguono tre categorie di contribuenti:

Categoria 1: rientrano in questa categoria i contribuenti che denunciano spontaneamente un errore nella loro dichiarazione d’imposta entro i 12 mesi successivi alla fine dell’anno fiscale. La denuncia è accolta se non vi sono inchieste fiscali in corso e non siano necessarie inchieste più ampie.

Categoria 2: se avviene dopo il termine di 12 mesi, la denuncia spontanea viene accolta alle seguenti condizioni:

- il contribuente comunica la totalità dei fatti pertinenti alle autorità fiscali;

- nessuna inchiesta fiscale è in corso;

- nessuna persona o impresa in relazione con il contribuente interessato è essa stessa oggetto di un’inchiesta fiscale;

- non è stata fatta alcuna denuncia spontanea simile durante gli ultimi tre anni;

- non vi è stata alcuna inchiesta fiscale durante gli ultimi cinque anni;

- i redditi interessati non provengono né da un’impresa, né da una società o da un trust.

Categoria 3: nel caso in cui la dichiarazione d’imposta incompleta o scorretta provenga da un’impresa, da una società o da un trust o da veicoli affini come una fondazione, bisogna fornire all’autorità fiscale

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