Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/113: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia · 39 pagine

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2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA).

Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione del 1° giugno 2011 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20154. Essi costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.

Nel quadro del MCAA è necessaria un’attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 1 lett. f MCAA). Il presente avamprogetto concerne l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, Isola di Man, Islanda e Norvegia, ovvero l’autorizzazione concessa dall’Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che questi Paesi devono figurare nell’elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA.

3 Andamento e risultato dei negoziati

Le discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di incontri, scambi di posta elettronica e conferenze telefoniche tra i rappresentanti dei Paesi interessati dall’avamprogetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. Sulla base di questi scambi, la Svizzera e i Paesi interessati dall’avamprogetto hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con delle dichiarazioni congiunte, che sono state firmate il 15 gennaio 2016 (Jersey e Guernsey), il 18 gennaio 2016 (Islanda) e il 20 gennaio 2016 (Isola di Man e Norvegia) (cfr. allegati). Le dichiarazioni congiunte riflettono l’intesa tra la Svizzera e questi Paesi su alcuni aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità e di stretta collaborazione in materia di accesso al mercato. Con la Norvegia la questione dell’accesso al mercato è stata espressa in una dichiarazione separata. La dichiarazione congiunta con l’Islanda contiene una specifica clausola relativa all’accesso al mercato. Per quanto concerne Guernsey, Jersey e l’Isola di Man, non è stato necessario abbordare la questione visto che questi territori offrono già un accesso molto ampio ai fornitori di servizi finanziari.

4 Valutazione

4.1 Legami economici e politici

Guernsey, Jersey e Isola di Man

Guernsey, Jersey e l’Isola di man corrispondono al profilo dei Paesi con cui il Consiglio federale aveva annunciato di voler negoziare lo scambio automatico di informazioni. Sebbene questi territori dispongano di un’ampia autonomia a livello economico e politico, restano strettamente legati al Regno Unito con cui la Svizzera intrattiene stretti contatti politici ed economici. Il nostro Paese ha inoltre firmato il 27 maggio 2015 un accordo concernente lo scambio automatico di informazioni con l’UE, il cui messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 25 novembre 20155. È dunque pertinente introdurre

4 FF 2015 7917; FF 2015 7947; FF 2015 7949

5 FF 2015 7585

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