Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)

Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009

UNI BE, UNI BS e UNI ZH ritengono troppo restrittive le condizioni che permettono di rinunciare alla procedura ancillare. UNI BS auspica che si riprenda l’articolo 37g capoverso 2 LBCR che ha una formulazione più aperta basata sull’«interesse giuridicamente protetto». UNI ZH critica sia il diritto incondizionato dei creditori pignoratizi a una procedura ancillare di fallimento sia il medesimo diritto concesso ai creditori privilegiati. Nel primo caso dovrebbe essere sufficiente che l’amministrazione straniera del fallimento liberi l’oggetto del pegno (riaprendo la via della rinuncia). Il secondo caso (crediti privilegiati), secondo UNI ZH, ha soltanto un campo d’applicazione molto limitato, perché in questi casi vi è quasi sempre una succursale in Svizzera, il che consente un fallimento nel foro della succursale. UNI ZH critica inoltre il requisito secondo cui, per rinunciare alla procedura ancillare, i crediti della terza classe devono essere adeguatamente considerati nella procedura estera. In proposito, UNI ZH propone di rinunciare in generale a questa verifica (o di lasciarla sussistere nell’articolo 173 LDIP) o almeno di escluderla se si sono annunciati creditori della terza classe. In generale, raccomanda di eseguire sempre la convocazione dei creditori per tutti i creditori. Anche UNI BE ritiene questa verifica ridondante alla luce della verifica dell’ordre public che viene eseguita in ogni caso.

Infine, UNI ZH propone di invertire la regola d’eccezione in modo tale che si rinunci in linea di massima a una procedura ancillare se non si sono annunciati creditori con diritto di chiederla.

Secondo AI e VD il testo di legge dovrebbe prevedere esplicitamente che il tribunale (e non l’ufficio dei fallimenti) prenda la decisione di rinunciare alla procedura ancillare.

Soltanto ZG e ASM auspicano ulteriori riserve. Secondo ZG non devono essere pregiudicati i diritti di altri aventi diritto (p. es. per quanto concerne una possibile rivendicazione della proprietà). ASM propone che debba essere garantita anche la tutela dei diritti di altri creditori, non residenti in Svizzera, ad esempio i creditori (all’estero) che hanno un collegamento di altro genere con la Svizzera.

3.6.3 Competenze dell’amministrazione straniera (cpv. 2) in particolare

I pareri espressi su questa disposizione si concentrano sul fatto che le competenze dell’amministrazione straniera nei casi di rinuncia a una procedura ancillare devono essere definite con maggiore precisione. Alcuni esprimono dubbi sul rispetto di importanti disposizioni della LEF.

Secondo SchKG-Vereinigung la legge dovrebbe precisare che, nei casi di rinuncia alla procedura ancillare, l’amministrazione straniera del fallimento ha diritto di proporre un’azione di contestazione (così nel rapporto, pag. 14).

Per UNI BS va precisato che l’amministrazione straniera del fallimento è autorizzata soltanto a eseguire atti di disposizione di diritto privato (eventualmente vendita di diritto privato), mentre SG ritiene che la normativa proposta già lo prevede e pertanto l’approva.

UNI BE vorrebbe un chiarimento secondo cui le esecuzioni speciali (in particolare il sequestro) sono escluse e la massa fallimentare straniera non può «decidere controversie giuridiche o impiegare la coercizione» e deve ricorrere «all’assistenza dello Stato per attuare le decisioni». UNI ZH condivide i timori illustrati e, ispirandosi al diritto austriaco in materia di insolvenza, propone di aggiungere questo periodo «le sue competenze non comprendono l’impiego di mezzi coercitivi in Svizzera né il diritto di decidere sulle controversie giuridiche o su altre contese». AI propone di aggiungere che «non può esercitare attività ufficiali; queste ultime devono essere svolte su rogatoria dal competente ufficio dei fallimenti».