Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)
Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009
Creditreform propone che i termini di perenzione inizino a decorrere soltanto dalla comunicazione del fallimento straniero in un organo pubblico svizzero.
BS e CUEFS propongono che il riconoscimento del decreto straniero di fallimento o della corrispondente richiesta, interrompa la prescrizione. Se tale non dovesse essere il caso, ZH teme che i creditori che presentano azione revocatoria siano fortemente pregiudicati rispetto al diritto vigente.
TI, VD e UNIL auspicano inoltre che sia precisato l’articolo 170 capoverso 2 LDIP facendo salvo l’articolo 171 AP-LDIP. Secondo VD e ZG occorre peraltro precisare i termini che vigono mentre è in corso la procedura ancillare e l’azione non è ancora stata promossa. CSNLaw fa infine notare che la contestazione di una pretesa a favore della massa fallimentare straniera non è disciplinata.
3.6 Rinuncia alla procedura ancillare (art. 174a AP-LDIP)
3.6.1 Pareri generali
La possibilità prevista nell’avamprogetto di rinunciare alla procedura ancillare come nel diritto bancario è approvata dalla maggioranza dei partecipanti12 che si sono espressi al riguardo (molto favorevole UNI ZH). Si sottolinea anche il vantaggio costituito dalla possibilità di evitare procedure costose e complesse in casi in cui non sono utili. SchKG-Vereinigung è particolarmente favorevole al potere d’apprezzamento che l’avamprogetto conferisce al tribunale. UNI BE fa presente che anche il modello di legge dell’UNCITRAL rinuncia a un obbligo. TI indica che la novità proposta già è attuata in Ticino dalla giurisprudenza con buoni risultati. Se non vi sono creditori privilegiati o pignoratizi in Svizzera, secondo FR la sovranità svizzera non sarebbe minacciata nemmeno da atti diretti dell’amministrazione straniera del fallimento.
Secondo ZH, il caso in cui «non si è annunciato nessun creditore» non copre tutti i casi in cui sarebbe possibile rinunciare a una procedura ancillare, ad esempio i casi in cui i crediti sono stati definitivamente respinti.
SZ, VD, Centre Patronal, Creditreform e UNIL rifiutano o esprimono scetticismo nei confronti di questa disposizione, per motivi prevalentemente analoghi: non ritengono opportuno affidare i beni situati in Svizzera a un’amministrazione fallimentare straniera. Gli uffici dei fallimenti hanno migliore conoscenza della procedura e della situazione in Svizzera. Verificare se gli interessi dei creditori sono tutelati nella procedura straniera contrasta inoltre con l’obiettivo di razionalizzazione (in questo senso anche FER). Inoltre, la rinuncia alla procedura ancillare impedisce di annunciare un credito tardivo conformemente all’articolo 251 LEF (osservazioni analoghe hanno fatto UNIL, VD e Centre Patronal, su questo punto anche ZH). Creditreform critica il fatto che nemmeno il diritto vigente permette ai creditori della terza classe di partecipare alla procedura ancillare.
3.6.2 Condizioni della rinuncia (cpv. 1) in particolare
Le condizioni della rinuncia alla procedura ancillare (nessun creditore ammissibile nella graduatoria in Svizzera) non hanno dato adito a critiche fondamentali ma soltanto ad alcune proposte di miglioramento.
12 AR, BS, FR, SG, TI, VS, ZG, ZH, CUEFS, Meier/Giudici, SchKG-Vereinigung, UNI BE, UNI BS, UNI ZH.