Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)

Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009

alle decisioni concernenti beni non situati in Svizzera (UNIL) e se debba dipendere dalla reciprocità (Centre Patronal).

3.9 Altri suggerimenti e critiche

3.9.1 Procedura di riconoscimento

UNI ZH deplora che la rinuncia a una procedura formale di riconoscimento non sia stata esaminata in modo più approfondito e alla luce delle esperienze degli Stati vicini anche se la decisione appare comprensibile sotto il profilo della politica giuridica.

UNI BS suggerisce che la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un riconoscimento in via pregiudiziale è escluso, venga ripresa nella legge.

Meier/Giudici propongono di precisare che, secondo l’articolo 166 LDIP, possono essere riconosciute anche le moratorie e le moratorie concordatarie.

Bucher e CSNLaw suggeriscono di ampliare il diritto di chiedere il riconoscimento (segnatamente a eventuali creditori) e di ispirarsi al testo dell’articolo 174c LDIP (Bucher) o di estendere tale diritto a tutti coloro che possono far valere un interesse legittimo (CSNLaw).

Bucher suggerisce inoltre di prevedere le possibilità di agire dell’amministrazione straniera del fallimento al di fuori del riconoscimento della procedura o eventualmente di esaminare un riconoscimento incidentale.

CSNLaw propone una precisazione secondo cui deve essere possibile il riconoscimento anche se non vi sono beni in Svizzera, ma vi è un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC).

3.9.2 Competenza per il fallimento nella sede della succursale

BS e CUEFS propongono di modificare l’articolo 167 capoverso 1 LDIP in modo tale che nei casi in cui in Svizzera è iscritta una succursale, il tribunale e l’ufficio dei fallimenti nel luogo dell’iscrizione (e non nel luogo di situazione dei beni) siano competenti per la procedura.

3.9.3 Partecipazione alla procedura ancillare

Creditreform critica il diritto vigente (su questo punto rimasto immutato) per la mancanza della possibilità per i creditori della terza classe di presentare i loro crediti in una procedura ancillare secondo la LDIP. La revisione dovrebbe sopprimere questa restrizione.

Di contro, UNI ZH deplora che l’attuale privilegio dei creditori con sede in Svizzera rimanga immutato. Nei casi in cui tali crediti sussistano, vi sarebbe in ogni caso una succursale nel cui foro potrebbe svolgersi il relativo fallimento.

3.9.4 Diritto di contestare la graduatoria

La SchKG-Vereinigung propone di precisare l’articolo 172 capoverso 1 lett. a AP-LDIP nel senso che i crediti garantiti da pegno possono essere ammessi in graduatoria secondo l’articolo 219 LEF, «nella misura in cui sono garantiti da pegni situati in Svizzera».

BS, TI e CUEFS nell’articolo 172 capoverso 2 riscontrano una lacuna che va colmata. Così, secondo il diritto vigente, un creditore non ammesso alla graduatoria della procedura ancillare non può contestare l’illegittima ammissione di un creditore in graduatoria, diversamente da