Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)
Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009
Meier/Giudici deplorano il fatto che il rimando alle competenze di diritto privato non prevede un obbligo di tenere conto della LEF. Propongono che tali competenze debbano essere esercitate conformemente alle regole della LEF e (in modo analogo all’art. 21 par. 3 del regolamento europeo sull’insolvenza) con l’aiuto delle autorità svizzere per l’impiego di misure coercitive.
SZ teme che un’autorità straniera impieghi i propri processi e formulari standardizzati anche in Svizzera compiendo in tal modo atti ufficiali.
Creditreform è preoccupato dei possibili atti delle amministrazioni straniere dei fallimenti in relazione con fondi situati in Svizzera. Non è possibile escludere che determinati atti di vendita violino disposizioni della Lex Koller o disposizioni sulle abitazioni secondarie.
SG approva esplicitamente la possibilità del tribunale di imporre condizioni e oneri; in tal modo è possibile contrastare eventuali problemi, anche se emergono in seguito.
3.6.4 Proposte di modifica e di attuazione
BS, ZG e CUEFS propongono di accordare il diritto di proporre la rinuncia a una procedura fallimentare anche all’ufficio svizzero dei fallimenti a cui sono stati annunciati crediti e non soltanto all’amministrazione straniera del fallimento.
TI propone di far dipendere la consegna di beni all’amministrazione straniera del fallimento dal riconoscimento della graduatoria straniera.
VD e UNIL auspicano che siano chiarite diverse nozioni (p. es. le nozioni di «beni» o di «interessi» del creditore).
Meier/Giudici propongono di fare un passo in più: il tribunale svizzero dovrebbe poter ottenere dall’amministrazione straniera del fallimento la garanzia che i creditori svizzeri della succursale saranno trattati come in un fallimento nel foro della succursale in Svizzera. In una tale situazione si potrebbe rinunciare in Svizzera a una procedura nel foro della succursale, in modo analogo ai «synthetic secondary proceedings» dell’articolo 36 del riveduto regolamento UE sull’insolvenza. In tal modo, il risultato è che i creditori della succursale si trovano in posizione migliore e si risparmiano spese procedurali.
3.7 Coordinazione con la procedura straniera (art. 174b AP-LDIP)
Tutti i pareri presentati in proposito (SH, TI, VD, USS, UNI ZH, Meier/Guidici) approvano la disposizione prevista sulla cooperazione e sul coordinamento tra autorità nazionali e straniere.
VD e UNIL auspicano una definizione più precisa di cosa si intende con «cooperazione» e «coordinamento».
UNI ZH e Meier/Giudici auspicano che la disposizione potestativa («può») sia inasprita in misura maggiore con un «deve» (Meier/Giudici) o minore con un «dovrebbe» (UNI ZH).
3.8 Considerazione delle procedure pendenti all’estero (art. 174c AP-LDIP e art. 244a AP-LEF)
SG, TI, UNI BE e UNI BS, seppure propongano miglioramenti e complementi, riconoscono la necessità di regolamentare il trattamento delle procedure civili estere e delle procedure connesse con l’insolvenza e approvano in linea di massima l’impostazione data alla normativa (cfr. sotto).
UNI BS ritiene la nuova normativa proposta per l’articolo 244a AP-LEF corretta sotto il profilo dogmatico. Nel capoverso 2 occorre tuttavia formulare una riserva secondo cui la decisione