Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)

Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009

BS, NE e CUEFS chiedono che si approfitti della revisione per precisare le nozioni poco chiare. La nozione poco chiara di succursale dovrebbe essere sostituita dalla nozione di azienda del debitore in Svizzera conformemente all’articolo 50 LEF, perché di quest’ultima si tratta. UNI ZH auspica un chiarimento riguardo alla definizione delle masse fallimentari in caso di fallimenti concorrenti (fallimento nel foro della succursale e fallimento ancillare).

3.4 Procedura sommaria e procedura ordinaria (art. 170 cpv. 3 AP-LDIP)

Pochi pareri10 si esprimono sulla nuova normativa prevista quanto al genere di procedura applicabile alla procedura di riconoscimento. Questi pareri approvano la precisazione concernente l’applicabilità di massima della procedura sommaria.

Diversi partecipanti sono scettici quanto alla possibilità di chiedere a titolo eccezionale la procedura ordinaria (e poter quindi nominare un’amministrazione speciale del fallimento):

UNI BS e UNI BE riconoscono la necessità di nominare un’amministrazione speciale del fallimento a spese del richiedente. Secondo NW, CUEFS e UNI BS va però esclusa la possibilità di nominare un’amministrazione straniera del fallimento quale amministrazione speciale del fallimento; UNI BS ritiene inoltre che lo svolgimento di un’assemblea dei creditori non sia materialmente giustificata. Secondo ZG, il tribunale deve poter stabilire l’importo dell’anticipo delle spese, all’occorrenza il tribunale deve però poter decidere soltanto sul riconoscimento e l’ufficio dei fallimenti sul genere di procedura – compresa la possibilità di sospendere il ricorso.

VD, Centre Patronal e UNIL criticano il fatto che l’esecuzione di una procedura ordinaria sia possibile soltanto fino al riconoscimento della graduatoria. Propongono pertanto di rinunciare a questa restrizione e di riprendere il testo dell’articolo 231 capoverso 2 LEF. Di contro, BS e NW concederebbero questa possibilità soltanto fino alla scadenza del termine fissato nella convocazione dei creditori. Infine, BS si interroga sul fatto che soltanto l’amministrazione straniera del fallimento abbia diritto di chiedere l’esecuzione della procedura ordinaria.

3.5 Termini per l’azione revocatoria (art. 171 cpv. 1 AP-LDIP)

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi sul calcolo del termine dell’azione revocatoria preferirebbero una normativa diversa da quella dell’avamprogetto.

Il fondamentale collegamento dei termini di sospetto con l’apertura del fallimento all’estero è stato espressamente approvato in numerosi pareri11, da un canto perché tali termini già sono materialmente collegati a tale evento e, dall’altro, perché una soluzione diversa (collegamento al momento del riconoscimento) in molti casi renderebbe vani i termini di sospetto che nel momento del riconoscimento potrebbero già essere scaduti.

BS, NW, VD, CUEFS, SchKG-Vereinigung e UNI BS auspicano invece una diversa normativa in materia di termini di prescrizione. La prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere con la decisione di riconoscimento in Svizzera, altrimenti in molti casi le azioni revocatorie potrebbero già essere prescritte nello stadio del riconoscimento.

TI e CSNLaw propongono che i termini di sospetto e i termini di prescrizione inizino a decorrere soltanto dalla decisione di riconoscimento. Secondo UNIL, tale decisione dovrebbe stabilire il giorno, l’ora e il minuto della procedura di fallimento straniera.

10 BS, NW, VD, ZG, CUEFS, UNI BE, UNI BS, UNIL.

11 BS, VD, CUEFS, SchKG-Vereinigung, UNI BS, UNIL.