Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)

Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009

172a AP-LDIP. Secondo BS, l’articolo 244a AP-LEF, invece che dopo l’articolo 244 LEF, va inserito dopo l’articolo 207 LEF sul quale si fonda l’articolo 63 RUF. FR propone di riprendere questa normativa a livello di ordinanza, come articolo 63a RUF.

2.3 Punti non affrontati dall’avamprogetto

Diversi partecipanti (PPD, Meier/Giudici, UNIL) suggeriscono che la Svizzera concluda con gli Stati UE un accordo sul riconoscimento dei decreti di fallimento. Secondo alcuni pareri (VD, ZH, PPD, Bucher, Centre Patronal, UNIL), un tale accordo permetterebbe di rinunciare a sopprimere del tutto il requisito di reciprocità (che varrebbe ancora ma soltanto nei confronti degli Stati non parte all’accordo).

Altre proposte su temi non concretamente oggetto del progetto, ma connessi con la presente tematica, sono illustrati al n. 3.9.

3 Pareri sulle singole proposte

3.1 Rinuncia al requisito della reciprocità (art. 166 cpv. 1 AP-LDIP)

3.1.1 Pareri positivi

La maggioranza dei Cantoni5 e delle organizzazioni6 che si è espressa in merito approva, BS con veemenza e CUEFS assai, la soppressione del requisito di reciprocità, ritenuto non più attuale da SchKG-Vereinigung e considerato in generale dubbio da UNI ZH. In generale, essi rinviano ai motivi illustrati nel rapporto esplicativo, segnatamente l’economia processuale e il fatto che il requisito ha mancato lo scopo prefissato. AR e TI approvano in particolare la semplificazione del diritto di procedura che ne risulta (attualmente è sovente necessario far capo a pareri costosi). La soppressione del requisito di reciprocità elimina la casualità (AI) e consolida la certezza del diritto (secondo Meier/Giudici ciò dovrebbe permettere di ridurre le situazioni non disciplinate dal diritto per mancanza di riconoscimento). Economiesuisse approva l’adeguamento al diritto dell’insolvenza bancaria, nel cui ambito la rinuncia al requisito di reciprocità ha prodotto risultati positivi. Secondo UNI BE, Meier/Giudici, SchKG-Vereinigung e UNI BS, non ha mai avuto senso «punire» i creditori e le parti (anche in Svizzera) a causa di un ordinamento giuridico straniero.

3.1.2 Pareri critici

VD, Creditreform, Centre Patronal, USAM, UNIL, VSI e VSR criticano la rinuncia al principio della reciprocità. Così facendo, secondo Centre Patronal, la Svizzera si priva, senza ricevere alcuna contropartita, di uno strumento di pressione per indurre gli Stati esteri a riconoscere in modo più generoso i fallimenti svizzeri. La reciprocità consolida la posizione dei creditori svizzeri (USAM, VSI). Inoltre la prova della situazione giuridica e quindi dei costi può essere posta a carico della parti (Creditreform).

Invece di una rinuncia generale al requisito di reciprocità, VD, Centre Patronal, Creditreform e UNIL preferirebbero una normativa convenzionale con gli Stati europei. Anche il PPD avrebbe preferito un tale accordo (cfr. sopra n. 2.3).

5 SO, SG, VS, UR

6 Economiesuisse, FER, CUEFS, SchKG-Vereinigung, UNI BE, UNI BS e UNI ZH.