Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/32: Modifica della Legge federale sul diritto internazionale privato (capitolo 11, Fallimento e concordato) · 18 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione capitolo 11 LDIP (diritto del fallimento internazionale)
Riferimento/incarto: COO.2180.104.7.96689 / 462/2016/00009
quanto accade nelle «normali» procedure fallimentari. Pertanto il diritto di promuovere l’azione di contestazione della graduatoria va concesso all’amministrazione straniera del fallimento (come rappresentante di questi interessi). TI propone di abrogare semplicemente l’articolo 172 capoverso 2 LDIP poiché la normativa vigente viola il diritto di essere sentito del creditore che non rientra nel campo d’applicazione della regola vigente.
3.9.5 Riconoscimento della graduatoria straniera
UNI BE suggerisce di rinunciare, nell’ambito di una procedura ancillare, all’esigenza del riconoscimento della graduatoria straniera. Il riconoscimento di una procedura discriminatoria nei confronti dei creditori svizzeri dovrebbe essere rifiutato anche soltanto in base alla riserva dell’ordine pubblico.
TI propone di rinunciare all’esigenza del riconoscimento della graduatoria straniera se in Svizzera non si sono annunciati creditori della terza classe.
3.9.6 Conseguenze della mancanza della possibilità di riconoscimento
UNI BE e UNI ZH criticano la mancanza di una normativa per il caso in cui manca la possibilità di riconoscere una procedura straniera d’insolvenza. UNI ZH propone di prevedere una particolare procedura sussidiaria per tali casi, segnatamente se non può essere effettuato il riconoscimento di un fallimento o di una graduatoria, ma vi è motivo di fallimento secondo la LEF.
3.9.7 Diritto applicabile
SH suggerisce di dedicare una disposizione al diritto applicabile. Certo, in generale si applica il principio della lex fori concursus, ma si potrebbe porre il quesito del diritto applicabile alle azioni di amministrazione fallimentari straniere. Per quanto concerne l’azione di contestazione, l’articolo 171 LEF dichiara applicabile il diritto svizzero in virtù degli articoli 285 segg. LEF. Ad altre azioni, ad esempio le azioni di rivendicazione della massa, questa norma non sarebbe applicabile.
4 Accordi internazionali con ex Stati tedeschi
Sull’abrogazione degli accordi internazionali con ex Stati tedeschi si sono espressi numerosi Cantoni13, tutti a favore dell’abrogazione o senza formulare opposizioni (ZH).
L’auspicio di abrogare questi accordi è in generale giustificato dai motivi menzionati nel rapporto: essi hanno scarsa importanza pratica (BS e TG) e il loro contenuto e campo d’applicazione è poco chiaro (AI, BE, SH). SH fa notare che la collaborazione con le autorità tedesche di frontiera funziona indipendentemente dalla validità di tali accordi internazionali. Soltanto ZH ammette di applicare regolarmente questi accordi senza problemi degni di nota.
Invece, CUEFS ritiene che gli accordi internazionali con Stati tedeschi siano utili. Ammette tuttavia nel contempo che la loro applicazione pone problemi di interpretazione segnatamente per quanto riguarda il campo d’applicazione e il contenuto.
13 AI, BE, BS, GE, GL, NE, TG, SH, SZ, TI, VS, ZH.