Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
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dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c, ma auspica anche che tutti i prodotti commissionati o cofinanziati dalle autorità pubbliche non siano protetti dal diritto d’autore. I Giovani verdi liberali e i Verdi liberali sono favorevoli alla modifica della lettera c.
Art. 13 cpv. 1 A-LDA (diritto di prestito)
Il capoverso 1 prevede ora un diritto a compenso non solo per la locazione, ma anche per il prestito di
esemplari d’opere. Prestare significa cedere a titolo gratuito un’esemplare d’opera per un determinato periodo. Un compenso è però dovuto solo da parte chi presta esemplari d’opere quale attività principale o accessoria (p. es. le biblioteche).
Il diritto di prestito è condiviso in particolare dagli autori e dai produttori. Alcuni sostenitori di questa modifica propongono di estenderla anche ai prestiti digitali (il cosiddetto «e-lending»), dato che le biblioteche prestano opere non solo in forma analogica, ma anche digitale; taluni suggeriscono di includere anche le case editrici nella ripartizione dei compensi.
Gli utenti (specialmente biblioteche, musei e ludoteche), i consumatori, i Cantoni e i Comuni sono invece
perlopiù contrari all’introduzione di tale diritto. In parte essi sottolineano che la sua introduzione comporterebbe, in particolare per le biblioteche, un notevole aggravio sul piano finanziario e amministrativo. Inoltre fanno notare che la maggior parte degli introiti del diritto di prestito andrebbe a beneficio di autori esteri. La formulazione adottata, che oltre alla locazione e al prestito comprende anche gli esemplari «altrimenti messi a disposizione», è ritenuta poco chiara e di portata eccessiva. Alcuni criticano poi il fatto che, con la nuova formulazione,
l’obbligo di versare un compenso sia limitato a coloro che svolgono tale attività a titolo principale o accessorio anche per quanto riguarda la locazione. Gli avversari della modifica da un lato approvano l’esclusione dell’«elending» dal diritto di prestito, dall’altro però temono che nel caso in cui fosse approvata le biblioteche
sarebbero indotte ad acquistare e prestare e-book a scapito dei libri cartacei.
Anche diversi partiti politici (PBD, PPD, PLR, Giovani verdi liberali, Partito Pirata, PS e UDC ) e la Parldigi rifiutano il diritto di prestito. I Verdi liberali sono scettici. Per il Partito ecologista svizzero, le autorità pubbliche dovrebbero garantire un adeguato indennizzo alle biblioteche per gli oneri tecnici e le spese derivanti da questa modifica.
Sia i sostenitori che gli avversari della norma proposta sono concordi nel ritenere che i prestiti tra musei e istituzioni affini (p. es. ai fini di una mostra) e i prestiti in sede (p. es. la consultazione di un’opera all’interno di una biblioteca) debbano essere esclusi dal diritto di prestito.
Art. 19 cpv. 3bisA-LDA (compenso sui supporti vergini)
Il progetto prevede di esonerare dal compenso sui supporti vergini tutte le copie autorizzate dai fornitori online sulla base di un contratto, in modo da evitare pagamenti multipli. Allo stato attuale ciò è il caso solo per la «prima copia», mentre le «copie successive» in pratica possono essere soggette sia a un pagamento
convenuto per contratto sia a un compenso sui supporti vergini, indipendentemente dal fatto che tali copie siano autorizzate in virtù delle restrizioni del diritto d’autore per l’uso privato di un’opera.
La regolamentazione proposta è accolta dai consumatori, dal PLR, dai Verdi liberali e dai Giovani verdi liberali. Anche gli utenti (specialmente biblioteche, scuole universitarie e musei), il PBD, il PS e la maggioranza dei Cantoni approvano la modifica del capoverso 3bis, ma chiedono in aggiunta di esentare le biblioteche dal
compenso per le riproduzioni di cui all’articolo 20 capoverso 2. Essi ritengono infatti che anche tale compenso costituisca un’imposizione multipla ingiustificata, poiché le biblioteche già pagano le tasse di licenza per gli ebook. Il Politecnico federale di Zurigo vorrebbe addirittura escludere dalle restrizioni di cui all’articolo 19
capoverso 3 e da tutti i compensi di cui all’articolo 20 ogni riproduzione creata contestualmente al download, indipendentemente dal fatto che il download venga eseguito da una fonte legale o illegale.
Gli autori e i produttori sono contrari alla modifica. Essi affermano che, sotto il profilo legale, non sono possibili pagamenti multipli per «copie successive», dato che le «copie successive» devono essere per forza realizzate in base alla licenza legale stabilita dall’articolo 19 e quindi non possono essere autorizzate (in aggiunta) per contratto dai fornitori online. Inoltre ritengono che la proposta si spinga troppo oltre e favorisca unilateralmente gli importatori e produttori di supporti vergini. Alcuni autori propongono di riformulare la norma in modo tale da sospendere l’obbligo di compenso solo quando l’opera è stata richiamata dietro compenso. La SIG suggerisce