Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

 stralcio del tetto massimo per le indennità stabilito nell’articolo 60 capoverso 2;

 riformulazione dell’articolo 60 e introduzione di una compensazione per i mancati introiti;

 assoggettamento delle società di gestione alla LTras;

 distinzione delle opere non teatrali in base all’intenzione dell’autore e non secondo il tipo di

rappresentazione;

 estensione del privilegio accordato ai cataloghi;

 introduzione di una restrizione per l’uso non commerciale;

 nessuna limitazione all’utilizzazione transfrontaliera di opere protette da parte del diritto d’autore;

 protezione solo delle opere poste attivamente sotto protezione dai loro autori;

 introduzione di diritti di partecipazione, informazione e controllo (sul modello del diritto della società

anonima) per i membri delle società di gestione;

 limitazione dei diritti patrimoniali alle utilizzazioni commerciali;

 possibilità per i titolari dei diritti di autorizzare determinate utilizzazioni dell’opera mediante un’annotazione

standard;

 nessuna protezione dell’integrità dell’opera per le copie digitali e creazione di una restrizione del diritto

autore per i remix e i casi bagatellari;

 modifica dell’articolo 17 in modo che per tutte le opere (realizzate sia nell’ambito di un rapporto di lavoro, sia

su commissione) tutte le parti incluse come autori possano sfruttare autonomamente l’opera;

 istituzione di un diritto di utilizzare opere per creare remix soggetto a licenza;

 introduzione di una regolamentazione dettagliata per i diritti d’autore ereditati;

 stralcio degli articoli 35 capoverso 2, 36 e 37;

 soluzione dei problemi in materia di infrazioni penali al diritto d’autore sorti con la revisione del 2006;

 soppressione del divieto di modifica e copia illecita stabilito negli articoli 67 e 69;

 aggiunta all’articolo 19 del seguente paragrafo: «Per la riproduzione completa o quasi completa di un

programma ai sensi dell’articolo 2 lettera a LRTV, è necessario il consenso dell’emittente se un terzo mette a disposizione la possibilità di copiare e lo spazio per immagazzinare tale programma su una memoria centrale sotto forma di un ’virtual Personal Video Recorder‘ (vPVR) di un ’hosted‘ PVR».

I risultati in dettaglio

4.1. Modifiche della legge sul diritto d’autore Modifica correlata alla ratifica di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a) Osservazioni generali

Il «Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive» migliora la protezione degli attori a livello internazionale. La ratifica di questo trattato non richiede alcuna modifica della legge sul diritto d’autore.

Il «Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa» migliora la situazione delle persone con disabilità visive. La sua ratifica comporta solo una modifica dell’articolo 24c.