Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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amministrative delle società di gestione ignorando così gli interessi degli aventi diritto. Ritengono inoltre che i meccanismi di controllo attuali siano sufficienti per garantire il corretto funzionamento dello sfruttamento

collettivo, dato che in ultima analisi l’amministrazione e il controllo delle società di gestione spettano ai loro membri. Un intervento dello Stato è necessario solo nelle situazioni in cui tali società assumono una posizione dominante sul mercato. Infine essi mettono in dubbio la costituzionalità dell’estensione dell’attività di

sorveglianza.

Diversi partecipanti alla consultazione fanno anche notare che l’estensione della sorveglianza della

Confederazione sugli ambiti della gestione collettiva facoltativa implicherebbe pure un’estensione dell’obbligo di applicare tariffe. Secondo loro ciò non è tuttavia necessario, visto che in tali ambiti le società di gestione si trovano in concorrenza con le società di gestione estere. In questo settore si concludono regolarmente contratti in via consensuale tra le società di gestione e gli utenti: non si capisce perché tutti questi contratti consensuali individuali debbano anche essere soggetti a un controllo sistematico da parte della CAF.

Utenti e consumatori approvano invece l’intenzione di potenziare la sorveglianza sulle società di gestione, e in particolare anche la conseguente estensione dell’obbligo di applicare tariffe, grazie alla quale la CAF potrà valutare la legittimità e l’adeguatezza delle «tariffe» anche nel campo della gestione collettiva facoltativa.

Tra i Cantoni che si sono espressi prevalgono i sostenitori dell’estensione dell’attività di sorveglianza.

Il PPD e il Partito ecologista svizzero sono contrari all’estensione della sorveglianza; il Partito Pirata invece è favorevole.

 Art. 42 (condizioni di autorizzazione) e 43 (durata e pubblicazione dell’autorizzazione) A-LDA

Numerosi partecipanti alla consultazione sono in linea generale contrari a modifiche nell’ambito della

sorveglianza sulle società di gestione, mentre altri sono favorevoli ai cambiamenti proposti. Tale rifiuto o

assenso comprende anche la modifica delle rubriche degli articoli 42 e 43.

Il Partito Pirata chiede che nessun altro oltre agli autori e agli artisti interpreti disponga di un diritto di voto (equivalente) nelle società di gestione, e che gli obblighi di queste ultime siano ampliati.

 Art. 43a A-LDA (gestione collettiva facoltativa)

Grazie alla licenza collettiva facoltativa, in futuro le società di gestione potranno autorizzare utilizzazioni di massa pur non disponendo dei diritti di tutti i titolari di diritti. I titolari dei diritti avranno però la possibilità di chiedere l’esclusione dei loro diritti dagli accordi contrattuali in questione (cosiddetto «opt-out»). Si prevede inoltre di applicare le disposizioni sulle tariffe per analogia alla licenza collettiva facoltativa, e di sottoporre la ripartizione tra i titolari dei diritti delle entrate generate dalla licenza alla sorveglianza dell’IPI.

Gli utenti, gli artisti, i titolari dei diritti, i consumatori, i produttori, le società di gestione e i Cantoni sono in maggioranza favorevoli all’introduzione di una licenza collettiva facoltativa, ma propongono anche varie

modifiche e aggiunte. Innanzitutto suggeriscono di modificare il titolo della norma in «licenza collettiva estesa», poiché non occorre distinguere tra gestione collettiva obbligatoria e facoltativa, ma tra gestione collettiva

soggetta o non soggetta all’obbligo di autorizzazione. A tale proposito aggiungono che è anche necessario differenziare il modello della gestione non obbligatoria di diritti esclusivi, già adottato da alcune società di gestione, dalla gestione collettiva facoltativa che si vorrebbe introdurre. In secondo luogo, gli utenti chiedono di specificare in maniera più concreta ciò che si intende consentire in futuro. In terzo luogo auspicano un’aggiunta al capoverso 2 in base alla quale dopo un «opt-out» la licenza rilasciata non è più valida per le rispettive opere. In quarto luogo alcuni sostenitori della licenza collettiva facoltativa sono contrari ad applicare le disposizioni in materia di tariffe (art. 55-60) agli accordi contrattuali, e chiedono per contro di dichiarare espressamente come applicabili le prescrizioni dell’articolo 49. Chiedono inoltre che sia chiarito se questa norma riguarda anche i titolari di diritti non affiliati a una società di gestione svizzera, ma ad esempio a una società estera. Infine sottolineano come sia importante che gli artisti non membri di una società di gestione non rimangano a mani vuote in caso di utilizzazione delle loro opere.

Diversi utenti e produttori respingono invece in toto l’articolo 43a o perlomeno la formulazione proposta, in quanto lo considerano controproducente e di portata troppo vasta. Secondo loro, la licenza collettiva facoltativa consente alle società di gestione di appropriarsi in maniera arbitraria di diritti altrui. Se la licenza collettiva facoltativa dovesse essere realmente introdotta, occorrerà circoscriverla all’ambito della formazione e della