Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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di revocare l’obbligo di compenso di cui all’articolo 20 capoverso 3 solo per le «copie successive» realizzate con il consenso dei titolari dei diritti, un’idea condivisa anche da vari autori del settore musicale. Inoltre queste ultime due proposte comprendono una nuova formulazione del capoverso 1 lettera c, in base alla quale la restrizione del diritto d’autore per usi aziendali interni fa riferimento all’utilizzazione dell’opera (e non alla sua riproduzione). Per gli autori, in questo modo si terrebbe conto delle nuove possibilità di fruizione digitali nonché della prassi già vigente e si garantirebbe una loro definizione precisa nella legge.

Singoli partecipanti alla consultazione respingono in toto il sistema del compenso sui supporti vergini, in quanto non compatibile con il principio di equivalenza e con l’equità nel singolo caso. Il Partito Pirata propone di

sostituire il sistema del compenso sui supporti vergini con misure di sostegno alla cultura.

 Art. 22b A-LDA (utilizzazione di opere orfane)

Il progetto di revisione prevede di consentire l’utilizzazione delle opere orfane a prescindere dal tipo di supporto. Allo stato attuale possono essere utilizzate solo le opere orfane contenute in supporti audio o audiovisivi.

In linea di principio, la regolamentazione proposta raccoglie ampi consensi, ma solo i consumatori ne sono completamente soddisfatti.

Gli utenti, i partiti, i Cantoni, i Comuni e le città chiedono che le società di gestione tengano un registro delle opere orfane per rendere più semplici le relative ricerche per gli utenti, e inoltre auspicano il mantenimento del vigente obbligo di annunciare le opere orfane alle società di gestione (al posto di dover chiedere

un’autorizzazione per poterle utilizzare). Sono altresì d’accordo a comprendere nel campo d’applicazione anche le opere incluse in opere orfane («embedded works»). Alcuni di questi partecipanti alla consultazione

suggeriscono di inserire nell’elenco delle istituzioni della memoria citate anche i teatri permanenti e gli archivi di spartiti musicali. Le associazioni Digitale Allmend e Digitale Gesellschaft, i Verdi liberali e i Giovani verdi liberali vorrebbero addirittura estendere la norma a tutti i fondi presenti in Svizzera mediante lo stralcio del capoverso 1 lettera a. Per quanti riguarda la ricerca dei titolari dei diritti, économiesuisse desidera che i potenziali utenti dimostrino di aver compiuto senza successo tutti i passi ragionevolmente esigibili.

Per gli artisti, nella legge occorre specificare che i titolari dei diritti sconosciuti o introvabili sono vincolati ai negozi giuridici conclusi dalla società di gestione competente, per quanto ciò sia in buona fede necessario.

Inoltre chiedono che l’ammontare massimo del compenso dovuto per l’utilizzo autorizzato di un’opera sia

stabilito dal regolamento di ripartizione applicabile. La SIG e il SBKV non vogliono estendere l’autorizzazione a utilizzare un’opera orfana anche alle opere incluse all’interno di quest’ultima. Infine ProLitteris,

SWISSPERFORM e l’IFPI chiedono che gli adattamenti di opere e le opere di seconda mano siano

esplicitamente esclusi dalle utilizzazioni consentite dal progetto di revisione.

I produttori esprimono pareri discordanti sulla regolamentazione proposta. Gli editori in linea di principio la approvano, ma auspicano l’introduzione di un obbligo di ricerca come previsto dal diritto dell’UE (cosiddetta «diligent search»). I produttori del settore audiovisivo sono invece contrari. In merito ai requisiti che devono soddisfare le ricerche, AudioVision Schweiz e lo SVV auspicano una norma che stabilisca quali sono le ricerche necessarie e appropriate. L’IFPI vuole invece che gli utenti dimostrino in modo credibile di aver fatto tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per identificare i titolari dei diritti, e garanzie che la nuova norma non

comporti oneri eccessivi per le società di gestione. AudioVision Schweiz, lo SVV e l’IFPI chiedono anche che possano essere utilizzati solo gli esemplari d’opere prodotte lecitamente in Svizzera almeno 10 anni fa.

AudioVision Schweiz e lo SVV desiderano infine che le licenze vengano attribuite solo alle condizioni di

mercato; essi rifiutano sia il capoverso 3 (limitazione del compenso) sia il capoverso 4 (licenza collettiva estesa in caso di utilizzazioni di massa) nonché l’applicazione dell’articolo 60 capoverso 2.

Il Cantone di Vaud suggerisce di cancellare la condizione stabilita al capoverso 1 lettera b (esemplare dell’opera allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera). Il Partito Pirata auspica che, «previa richiesta alla società di gestione», le opere orfane possano essere utilizzate senza restrizioni e compensi. La Zürcher

Hochschule der Künste propone di sostituire l’espressione «carattere specifico» («Eigenart») con «peculiarità» («Besonderheit»).

 Art. 24 cpv. 1bisA-LDA (esemplari d’archivio e copie di sicurezza)

Il capoverso 1bisriguarda sia le istituzioni pubbliche, sia quelle accessibili al pubblico.