Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
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Gli utenti accolgono con favore questa modifica. Alcuni gradirebbero però che venisse stralciata la parte
successiva del capoverso («sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o
commerciale»), e chiedono di eliminare il limite di una copia (cfr. cpv. 1).
Anche gli artisti, i titolari dei diritti e i produttori approvano questa modifica, e sottolineano come sia importante che la nuova versione del capoverso – così come quella vigente – non consenta riproduzioni a scopo
economico o commerciale. L’aggiunta effettuata dimostra peraltro come la tendenza ad ampliare le restrizioni del diritto d’autore e le esenzioni dai compensi non si stia arrestando, ma piuttosto accentuando.
Singoli partecipanti alla consultazione auspicano che, in determinate circostanze, per l’allestimento di esemplari d’archivio e copie di sicurezza possano essere utilizzati solo esemplari dell’opera provenienti da una fonte lecita.
Anche i Cantoni, i Giovani verdi liberali, i Verdi liberali e il Partito Pirata concordano con la modifica.
Art. 24d A-LDA (restrizione del diritto d’autore per l’utilizzazione di opere per scopi scientifici)
La restrizione del diritto d’autore per l’utilizzazione di opere per scopi scientifici intende autorizzare il trattamento e la copia di opere che sono tecnicamente necessari per il processo di ricerca (p. es. «text and data mining»). Per simili utilizzazioni è previsto un compenso.
Gli artisti esprimono opinioni divergenti al riguardo. Alcuni approvano la regolamentazione proposta, ma solo a condizione di non interpretarla come un’autorizzazione a pubblicare opere e prestazioni protette (nemmeno a scopi scientifici). I produttori condividono questa posizione. Altri artisti sono contrari alla restrizione del diritto d’autore in questione; qualora dovesse essere comunque introdotta, essi chiedono che venga applicata solo se non è disponibile un apposito prodotto o un’apposita licenza. L’obbligo di compenso previsto raccoglie invece un consenso unanime.
Gli utenti e i Cantoni sono in linea di principio favorevoli a una restrizione del diritto d’autore per l’utilizzazione di opere per scopi scientifici, ma ritengono che il compenso previsto costituisca un compenso multiplo (cosiddetto «triple dip») e pertanto lo respingono. Diversi utenti e Cantoni auspicano che la restrizione non sia limitata alla ricerca scientifica, ma valga anche per tutte le altre forme di utilizzo. In alternativa taluni propongono addirittura di completare l’articolo 19 capoverso 1 lettera b con l’aggiunta «qualsiasi utilizzazione finalizzata alla ricerca scientifica». Per gli esponenti delle scuole universitarie e del mondo scientifico (ricercatori) la restrizione per l’utilizzazione di opere per scopi scientifici è di importanza centrale.
I consumatori approvano la restrizione del diritto d’autore in questione.
I pareri dei titolari dei diritti sono discordanti. Molti plaudono alla regolamentazione proposta; diverse sono però anche le richieste di circoscriverne la portata, in modo da escludere con certezza utilizzazioni che vadano oltre il processo di ricerca. Vari titolari dei diritti chiedono condizioni più restrittive, tra cui in particolare l’indisponibilità sul mercato di un apposito prodotto o di un’apposita licenza. Altri vorrebbero invece che la restrizione del diritto d’autore in questione riguardasse non solo la riproduzione e l'elaborazione, ma più in generale l’«utilizzazione». Parte dei partecipanti respinge questa restrizione in toto, appellandosi ai modelli di licenze già esistenti.
I partiti sono fondamentalmente favorevoli alla restrizione del diritto d’autore per l’utilizzazione di opere per scopi scientifici. Alcuni di essi vorrebbero però che tale restrizione fosse estesa a qualsiasi tipo di utilizzazione. Diversi altri sono contrari al diritto al compenso; il Partito Pirata auspica lo stralcio del capoverso 4.
Art. 24e A-LDA (privilegio d’inventario)
Il privilegio d’inventario intende consentire alle istituzioni della memoria (p. es. biblioteche, musei e archivi pubblici) di riprodurre brevi estratti di opere nei loro inventari di fondi senza dover pagare un compenso.
La regolamentazione proposta è accolta con favore dalla maggior parte degli artisti, degli utenti, dei titolari dei diritti e dei Cantoni, poiché la riproduzione negli inventari di fondi degli esemplari d’opera presenti nelle
collezioni delle istituzioni della memoria è considerata un prezioso contributo alla partecipazione culturale di ampi strati della popolazione, che costituisce una delle priorità del messaggio sulla cultura della
Confederazione. Suscita approvazione anche il fatto che tale restrizione del diritto d’autore non implichi un compenso. Taluni propongono tuttavia di definire meglio la nozione di «brevi estratti», altri vorrebbero