Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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ricerca scientifica senza vantaggi commerciali diretti o indiretti. Inoltre le società di gestione interessate devono essere rappresentative, sia per quanto riguarda il numero di titolari di diritti affiliati, sia sotto il profilo del

repertorio. È altresì importante che l’IPI sorvegli costantemente la gestione in quest’ambito in modo da poter intervenire in caso di necessità. Infine va previsto l’obbligo di comunicare ai titolari dei diritti conosciuti,

direttamente o attraverso canali pubblici, l’intenzione di utilizzarne le opere. Vari avversari della

regolamentazione proposta chiedono un’analisi più approfondita dei vantaggi e degli svantaggi delle licenze collettive facoltative, così da poter valutare meglio le conseguenze di una loro eventuale introduzione.

I Giovani verdi liberali auspicano lo stralcio dell’articolo 43a, o perlomeno una restrizione della sua portata; i Verdi liberali rifiutano in linea di principio il modello di una licenza collettiva facoltativa. Entrambi i partiti

suggeriscono tuttavia di prendere in considerazione l’introduzione di tale modello per le opere orfane. Il Partito Pirata è in linea di principio d’accordo con la soluzione proposta, a condizione però che i relativi contratti siano resi pubblici. Il PPD è favorevole all’istituzione di una licenza collettiva estesa che permetta la gestione collettiva anche nei casi in cui in cui la concessione individuale di diritti di utilizzazione è impossibile per motivi pratici. Il PS sostiene la regolamentazione proposta, ma chiede di precisare meglio ciò che sarà consentito. Anche il PBD appoggia l’introduzione di una licenza collettiva facoltativa.

 Art. 48 cpv. 1 e 1bisA-LDA (principi della ripartizione)

Nel capoverso 1 si prevede di sostituire l’espressione «autorità di sorveglianza» con «IPI».

In merito a questa modifica non sono pervenuti pareri.

Il nuovo capoverso 1bisprevede che l’IPI valuti l’adeguatezza dei regolamenti di ripartizione che gli sono

sottoposti.

Le società di gestione e numerosi produttori, titolari dei diritti e artisti sono contrari a un ampliamento della sorveglianza sulle società di gestione, poiché ritengono che l’esame dell’adeguatezza dei regolamenti di

ripartizione competa agli organi delle società di gestione e che il nuovo capoverso 1bisleda la libertà degli autori e dei produttori. Spetta infatti agli aventi diritto decidere sulla ripartizione adeguata dei compensi che sono loro dovuti. Poiché non è chiaro cosa significhi «adeguato» in riferimento alla ripartizione si crea anche un’incertezza giuridica.

Tra i sostenitori della regolamentazione proposta, specialmente gli utenti e i consumatori rimarcano l’ampio potere discrezionale esercitato dalle società di gestione. Per questo motivo approvano che venga verificata l’adeguatezza dei regolamenti di ripartizione, poiché ciò crea più trasparenza per tutti. Tale valutazione è vista con favore anche da diversi Cantoni.

Anche il PS e il Partito Pirata plaudono all’esame dell’adeguatezza previsto.

 Art. 51 cpv. 1bise 1terA-LDA (obbligo di informare le società di gestione)

Il capoverso 1biscompleta il vigente obbligo di informare le società di gestione imposto agli utenti d’opere, che d’ora in poi dovranno fornire le informazioni necessarie in un formato elettronico conforme allo stato della tecnica e direttamente utilizzabile dalle società di gestione ai fini della ripartizione.

Con il capoverso 1tersi intende creare la base legale affinché le società di gestione possano scambiarsi tra loro le informazioni raccolte in applicazione dell’articolo 51.

Le società di gestione, gli artisti, i titolari dei diritti e i produttori approvano in prevalenza le modifiche previste. I sostenitori di questa nuova regolamentazione chiedono in aggiunta che gli uffici del registro nazionali e

cantonali siano obbligati a fornire i dati indispensabili per l’elaborazione e l’applicazione delle tariffe.

La revisione dell’articolo 51 suscita però anche reazioni negative, in particolare da parte degli utenti e di alcuni Cantoni. I contrari sostengono infatti che le modifiche comporterebbero nuovi oneri amministrativi e finanziari non quantificabili. Inoltre occorre impedire che le società di gestione possano stabilire unilateralmente i requisiti dei formati elettronici ammessi; questi ultimi devono essere definiti perlomeno d’intesa con le associazioni degli utenti. Singole voci chiedono anche che le società di gestione che ricevono le informazioni per via elettronica in applicazione del capoverso 1bissiano obbligate a comunicare tali informazioni alle altre società di gestione (cfr. cpv. 1ter). Numerosi avversari della norma proposta auspicano addirittura che le società di gestione siano