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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine
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Art. 21 Lingue
1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.
2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel precedente paragrafo su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.
Art. 22 Depositario
Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.