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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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5. Nessuna disposizione del presente trattato può essere applicata alla questione dell'esaurimento dei diritti.

Art. 6 Importazione di esemplari in formato accessibile

Nella misura in cui la legislazione nazionale di una Parte contraente consente a un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o a un'entità autorizzata di realizzare esemplari di un'opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare esemplari in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Art. 7 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti adottano misure adeguate, ove necessario, per garantire che quando esse offrono tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal presente trattato.

Art. 8 Rispetto della vita privata

Nell'attuazione delle limitazioni ed eccezioni previste dal presente trattato, le Parti contraenti si impegnano a proteggere la vita privata dei beneficiari su una base di uguaglianza con gli altri.

Art. 9 Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero

1. Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile incoraggiando la condivisione volontaria di informazioni per aiutare le entità autorizzate a identificarsi a vicenda. A tale scopo, l'Ufficio internazionale dell'OMPI istituisce uno sportello di accesso alle informazioni.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad assistere le loro entità autorizzate che conducono attività ai sensi dell'articolo 5 per rendere disponibili informazioni concernenti le loro pratiche in conformità all'articolo 2 lettera c, attraverso sia lo scambio di informazioni tra entità autorizzate, sia la messa a disposizione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche, comprese quelle relative allo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile, alle parti interessate e al pubblico, a seconda del caso.

3. L'Ufficio internazionale dell'OMPI è invitato a condividere informazioni, se disponibili, in merito al funzionamento del presente trattato.

4. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente trattato.