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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine
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b) «esemplare in formato accessibile», un esemplare di un'opera realizzato in una forma alternativa che consenta alla persona che ne beneficia di accedere all'opera stessa in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive né altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. L'esemplare in formato accessibile è utilizzato esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale, tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti necessari per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e le esigenze dei beneficiari sul piano dell'accessibilità;
c) «entità autorizzata», un'entità che è autorizzata o riconosciuta dal Governo a offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie o obblighi istituzionali.
Un'entità autorizzata definisce e segue le proprie prassi allo scopo di:
i. stabilire che le persone alle quali essa presta servizio sono i beneficiari;
ii. limitare ai beneficiari o alle entità autorizzate la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari in formato accessibile;
iii. scoraggiare la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di esemplari non autorizzati; e
iv. trattare gli esemplari delle opere con la dovuta diligenza e registrare tutte le operazioni effettuate, pur nel rispetto della vita privata dei beneficiari, in conformità all'articolo 8.
Art. 3 Beneficiari
Un beneficiario è una persona che:
a) è non vedente;
b) soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà nella lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura essenzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà; o
c) soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
indipendentemente da altre eventuali disabilità.
Art. 4 Limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale
relativamente agli esemplari in formato accessibile
1. a) Le Parti contraenti prevedono, nelle legislazioni nazionali in materia di diritti
d'autore, limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, di distribuzione e di