Progetto
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
5. Compete al diritto nazionale stabilire se le limitazioni o le eccezioni ai sensi del presente articolo siano oggetto di retribuzione.
Art. 5 Scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile
1. Le Parti contraenti prevedono che, se un esemplare in formato accessibile viene realizzato in virtù di una limitazione o di un'eccezione oppure a norma di legge, detto esemplare in formato accessibile possa essere distribuito o reso disponibile da un'entità autorizzata a un beneficiario o a un'entità autorizzata in un'altra Parte contraente.
2. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore una limitazione o un'eccezione tale che:
a) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, distribuire o rendere disponibili a un'entità autorizzata, ad uso esclusivo dei beneficiari, esemplari in formato accessibile in un'altra Parte contraente; e
b) alle entità autorizzate sia consentito, senza l'autorizzazione del titolare del diritto e ai sensi dell'articolo 2 lettera c, distribuire o rendere disponibili a un beneficiario esemplari in formato accessibile in un'altra Parte contraente;
a condizione che, prima della distribuzione o della messa a disposizione, l'entità autorizzata originaria non fosse a conoscenza, o non avesse motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che l'esemplare in formato accessibile sarebbe stato utilizzato da persone diverse dal beneficiario.
3. Una Parte contraente può soddisfare l'articolo 5 paragrafo 1 prevedendo nella propria legislazione nazionale in materia di diritti d'autore altre limitazioni o eccezioni ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, dell'articolo 10 e dell'articolo 11.
4. a) Quando un'entità autorizzata in una Parte contraente riceve esemplari in
formato accessibile ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 e detta Parte contraente non è soggetta a obblighi in virtù dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, essa garantirà, in conformità al proprio sistema giuridico e alle proprie prassi giuridiche, che gli esemplari in formato accessibile siano riprodotti, distribuiti o messi a disposizione dei beneficiari soltanto nella sua giurisdizione.
b) La distribuzione e la messa a disposizione di esemplari in formato accessibile da parte di un'entità autorizzata ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 sono limitate a detta giurisdizione a meno che la Parte contraente sia parte contraente del Trattato OMPI sul diritto d'autore o altrimenti imponga, nell'attuazione del presente trattato, le limitazioni e le eccezioni relative al diritto di distribuzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto.
c) Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la definizione di cosa costituisce un atto di distribuzione o un atto di messa a disposizione del pubblico.