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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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Art. 10 Principi generali sull'attuazione

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente trattato.

2. Nulla osta a che le Parti contraenti determinino le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente trattato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

3. Le Parti contraenti possono far valere i diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente trattato attraverso limitazioni o eccezioni specifiche a vantaggio dei beneficiari, attraverso altre limitazioni o eccezioni oppure attraverso una combinazione di esse, nel quadro del loro sistema giuridico nazionale e delle pratiche in uso. Tra queste limitazioni o eccezioni possono figurare decisioni giudiziarie, amministrative o regolamentari a vantaggio dei beneficiari relative a pratiche, accordi o usi leali intesi a rispondere alle loro esigenze, in linea con i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti in virtù della Convenzione di Berna, di altri trattati internazionali e dell'articolo 11.

Art. 11 Obblighi generali relativi alle limitazioni e alle eccezioni

Nell'adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente trattato, una Parte contraente può esercitare i diritti ed è tenuta ad adempiere gli obblighi cui è soggetta in virtù della Convenzione di Berna, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT), compresi i loro accordi interpretativi, in modo che:

a) ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna, una Parte contraente può autorizzare la riproduzione di opere in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;

b) ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo TRIPS, una Parte contraente può imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti;

c) ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 del WCT, una Parte contraente può prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche in virtù di detto trattato in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore;

d) ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 del WCT, una Parte contraente può, nell'applicare la Convenzione di Berna, imporre limitazioni o eccezioni ai diritti soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'autore.