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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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Art. 12 Altre limitazioni ed eccezioni

1. Le Parti contraenti riconoscono che una Parte contraente ha la facoltà di attuare nella propria legislazione nazionale altre limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore a vantaggio dei beneficiari rispetto a quelle previste dal presente trattato, tenendo conto della situazione economica di detta Parte contraente e delle sue esigenze sociali e culturali, in conformità ai diritti e agli obblighi internazionali della stessa e, nel caso di un Paese meno sviluppato, tenendo conto delle sue esigenze particolari nonché dei suoi diritti e obblighi internazionali specifici e della loro flessibilità.

2. Il presente trattato lascia impregiudicate altre limitazioni ed eccezioni per le persone con disabilità previste dalla legislazione nazionale.

Art. 13 Assemblea

1. a) Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b) Ciascuna Parte è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate Paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono Paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a) L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo

sviluppo nonché l'applicazione del presente trattato.

b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 15 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

c) L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3. a) Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome

proprio.

b) Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'assemblea si riunisce su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.

5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.