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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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delle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, persiste la carenza di opere disponibili in esemplari in formato accessibile a dette persone; che lo sforzo profuso dagli Stati membri per rendere le opere accessibili a tali persone richiede una grande quantità di risorse; e che l'assenza di possibilità di scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile ha reso necessaria la duplicazione di questi sforzi,

riconoscendo l'importanza del ruolo dei titolari dei diritti nel rendere le loro opere accessibili alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa nonché l'importanza di limitazioni ed eccezioni adeguate per rendere le opere accessibili a tali persone, in particolare quando il mercato non è in grado di assicurare tale accesso,

riconoscendo la necessità di istituire un equilibrio tra l'effettiva protezione dei diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, nonché la necessità di far sì che tale equilibrio agevoli un accesso efficace e tempestivo alle opere per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

riaffermando gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dei vigenti trattati internazionali per la protezione dei diritti d'autore nonché l'importanza e la flessibilità del test a tre fasi per le limitazioni e le eccezioni previsto dall'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche e da altri strumenti internazionali,

ricordando l'importanza delle raccomandazioni del piano d'azione per lo sviluppo adottate nel 2007 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) intese a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,

riconoscendo l'importanza del sistema internazionale dei diritti d'autore e desiderose di armonizzare limitazioni ed eccezioni al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rapporto con altre convenzioni e trattati

Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza di altri trattati, né i diritti di cui esse godono in forza di altri trattati.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente trattato, si intende per:

a) «opere», opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in forma di testo, notazione o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione;