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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine
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Dichiarazioni concordate
In merito all'art.2 lett. a
Ai fini del presente trattato, resta inteso che la presente definizione comprende opere in formato audio, quali ad esempio gli audiolibri.
In merito all'art.2 lett. c
Ai fini del presente trattato, resta inteso che tra le «entità riconosciute dal Governo» possono anche figurare le entità che beneficiano di sostegno finanziario da parte del Governo per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.
In merito all'art. 3 lett. b
Nessuna disposizione del presente testo implica che l'espressione «non possono essere migliorate» richieda l'uso di tutte le possibili procedure diagnostiche e il ricorso a tutti i possibili trattamenti medici.
In merito all'art.4 par. 3
Resta inteso che il presente paragrafo non riduce né estende il campo d'applicazione delle limitazioni e delle eccezioni consentite ai sensi della Convenzione di Berna circa il diritto di traduzione per quanto riguarda le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
In merito all'art.4 par. 4
Resta inteso che una condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica la conformità di una limitazione o eccezione prevista dal presente articolo con il test a tre fasi.
In merito all'art.5 par. 1
Resta inoltre inteso che nessuna disposizione del presente trattato riduce o estende il campo d'applicazione di diritti esclusivi previsti da qualsiasi altro trattato.
In merito all'art.5 par. 2
Resta inteso che, ai fini della distribuzione o della messa a disposizione dirette di esemplari in formato accessibile a un beneficiario in un'altra Parte contraente, potrebbe essere opportuno per un'entità autorizzata applicare ulteriori misure intese a confermare che la persona alla quale sta rendendo servizio è un beneficiario e seguire le proprie prassi descritte all'articolo 2 lettera c.
In merito all'art.5 par. 4 lett. b
Resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato richiede o implica che una Parte contraente adotti o applichi il test a tre fasi al di là degli obblighi ai quali è tenuta in virtù del presente strumento o di altri trattati internazionali.