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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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In merito all'art.5 par. 4 lett. b

Resta inteso che nessuna disposizione del presente trattato crea alcun obbligo per una Parte contraente di ratificare o aderire al WCT né di conformarsi ad alcuna delle sue disposizioni, e che nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i diritti, le limitazioni e le eccezioni previste dal WCT.

In merito all'art.6

Resta inteso che le Parti contraenti godono della stessa flessibilità di cui all'articolo 4 nell'adempiere gli obblighi ai quali sono tenuti in virtù dell'articolo 6.

In merito all'art.7

Resta inteso che in vari casi le entità autorizzate scelgono di applicare misure tecnologiche nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di esemplari in formato accessibile e che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica tali pratiche se esse sono conformi alla legislazione nazionale.

In merito all'art.9

Resta inteso che l'articolo 9 non implica la registrazione obbligatoria per le entità autorizzate né costituisce un obbligo che le entità autorizzate sono tenute a rispettare per svolgere le attività riconosciute dal presente trattato, ma prevede la possibilità di condividere le informazioni per agevolare lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile.

In merito all'art. 10 par. 2

Resta inteso che per le opere, anche in formato audio, che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 lettera a, le limitazioni e le eccezioni previste dal presente trattato si applicano, in quanto compatibili, ai diritti affini necessari per produrne esemplari in formato accessibile, distribuirli e renderli disponibili ai beneficiari.

27 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,