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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine
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Art. 14 Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale dell'OMPI assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.
Art. 15 Requisiti per l'adesione
1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.
3. L'Unione europea è Parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.
Art. 16 Diritti e obblighi
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal trattato stesso.
Art. 17 Firma
Il presente trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione durante la conferenza diplomatica di Marrakech e successivamente nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.
Art. 18 Entrata in vigore
Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 20 Parti che soddisfano i requisiti di adesione di cui all'articolo 15 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
Art. 19 Data effettiva di adesione
Sono vincolati dal presente trattato:
a) le 20 Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 18, dalla data di entrata in vigore del trattato;
b) ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 15, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.
Art. 20 Denuncia
Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica stessa.