Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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progetti e raccogliere fondi. I singoli contributi sono dovuti solo quando l’obiettivo della donazione è raggiunto. Benché succeda che i donatori siano premiati (p.es. con una copia autografata), le donazioni sono in primo luogo motivate dall’altruismo. Il gruppo musicale «The Bianca Story» ha, ad esempio, finanziato la produzione di un suo album tramite la piattaforma di «crowdfunding» «wemakeit». Nei costi di progetto di 90 000 euro è stato incluso anche uno stipendio di 3000 euro per ciascun membro della band. In contraccambio l’album è scaricabile gratuitamente dal sito del gruppo. Secondo lo studio intitolato «Crowdfunding Monitoring Schweiz 2014» condotto dalla scuola universitaria professionale di Lucerna, nel 2013 sono stati versati in Svizzera 11,6 milioni di franchi a favore di progetti di «crowdfunding», il doppio rispetto al 2012. Nel 2014 ci si attende che la cifra sia nuovamente raddoppiata. Il tasso di successo dei progetti è attualmente del 64 per cento. Non bisogna comunque perdere di vista le proporzioni: nel 2013 in Svizzera la sola gestione di server musicali ha fruttato 107,5 milioni di franchi. Nonostante i suoi pregi non sembra quindi che il «crowdfunding» rappresenti una reale alternativa al diritto d’autore.

1.2.3.2 Premi in denaro

Un’altra alternativa al diritto d’autore non poggia sul principio dell’equa retribuzione, ma è improntata sulla teoria angloamericana degli incentivi. Secondo questo approccio, il diritto d’autore non deve garantire che gli autori siano remunerati per le loro fatiche e il loro impegno, ma semplicemente fungere da incentivo alla creazione di opere. Il sistema prevede che l’incentivo non sia un diritto esclusivo di commercializzazione limitato nel tempo, ma un premio in denaro assegnato da una giuria. Benché se ne discuta principalmente nell’ambito delle invenzioni e come alternativa al sistema dei brevetti, non è esclusa una sua applicazione in sostituzione del diritto d’autore. Anche in questo caso sarebbe tuttavia necessario abbandonare il diritto d’autore a favore di un sistema lontano dalla tradizione svizzera e modificare il quadro giuridico internazionale.

1.2.3.3 Promozione della cultura

Un ultimo approccio discusso è quello che prevede una retribuzione equa tramite la promozione della cultura. Secondo questo modello, chi mette gratuitamente a disposizione le sue opere beneficia di provvedimenti di promozione culturale25. Questo tipo di approccio è tuttavia impensabile senza una revisione fondamentale delle basi legali concernenti la promozione della cultura26.

1.2.4 Il dibattito nei Paesi vicini

1.2.4.1 Francia

In Francia si è discussa, agli inizi del 2006, l’introduzione di una tariffa unica culturale denominata «licenza globale» («licence globale»). Si è parlato di una tassa mensile da versare tramite le società di gestione ad autori e artisti. Respinta

25 LAUX, CHRISTIAN, Der Wechsel von der Offline-Kultur in die Online-Welt, Gazetta 52/2012, pag. 48; «Esempio: i fondi sono assegnati solo se l’autore si dice pronto, dopo un periodo iniziale p.es. di cinque anni, a rendere disponibile la sua opera nel quadro di una licenza creative commons o simile».

26 Cfr. Basi giuridiche della promozione culturale della Confederazione, Messaggio sulla cultura 2012–2015, FF 2011 2717