Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Per adeguare il diritto d’autore allo sviluppo tecnologico le cerchie interessate hanno proposto un pacchetto di misure37. Puntando sulla gestione individuale, AGUR12 riconosce l’esigenza di combattere il fenomeno della pirateria. A questo fine i membri del gruppo concordano sulla necessità di coinvolgere maggiormente i fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi di comunicazione derivati, non per scaricare la responsabilità della pirateria su questi ultimi, ma alla luce di alcune considerazioni prettamente pratiche. Un loro coinvolgimento consente infatti di combattere la pirateria in modo efficace e di evitare la criminalizzazione degli utenti di Internet.
Il Consiglio federale ha deciso di modernizzare il diritto d’autore attenendosi strettamente alle raccomandazioni di AGUR12, pur integrando qualche elemento supplementare.
1.2.6 Misure di lotta alla pirateria in rete
Le violazioni del diritto d’autore in Internet hanno un potenziale di danno elevato E possono scatenare una serie di violazioni da parte di altri utenti. Per combattere efficacemente la pirateria è indispensabile reagire con tempestività. Il gruppo AGUR12 ha quindi raccomandato l’adozione di una serie di misure per combattere il fenomeno in modo rapido ed efficace; misure concretizzate con il presente avamprogetto di modifica. Il nuovo sistema punta anzitutto sull’assistenza da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati («access provider» e «hosting provider» in senso lato). Per le violazioni gravi prevede eccezionalmente la possibilità, su ordine di un giudice civile, di identificare l’utente (in altri termini il titolare del collegamento) tramite l’indirizzo IP.
Gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati (art. 66b segg.) sono stati definiti tenendo conto della vicinanza al contenuto illecitamente messo a disposizione. I primi a dover rispondere sono quindi i fornitori di servizi di comunicazione derivati («hosting provider» in senso lato), che sono chiamati a rimuovere i contenuti illeciti dai loro server («take down»). Se non sono affiliati a un organismo di autodisciplina devono inoltre fare sì che i contenuti illeciti non siano riproposti sui loro server («stay down»). Se il fornitore di servizi di comunicazione derivati ha sede o si trova all’estero, oppure dissimula la sua ubicazione, sono chiamati in causa i fornitori di servizi di telecomunicazione che, se del caso, bloccano l’accesso alle pagine pirata. Ciò consente di reagire con rapidità anche in questi casi.
La lotta alla pirateria deve prendere soprattutto di mira chi gestisce una pagina pirata o simili e non gli utenti di Internet. Per quel che concerne le violazioni gravi mediante le reti peer-to-peer, tuttavia, procedere contro gli utenti è l’unica soluzione. Attualmente però, identificare un utente il cui collegamento è utilizzato per una violazione del diritto d’autore è possibile solo nel quadro di un procedimento penale (cfr. decisione Logistep). Si tratta di una situazione insoddisfacente e che si intende cambiare con il nuovo sistema. Una nuova disposizione (art. 62a) prevede la possibilità di identificare un utente tramite l’indirizzo IP su ordine di un giudice civile. La procedura prevede che l’utente sia inizialmente informato mediante un avviso sulla situazione giuridica e sulle possibili conseguenze in caso di
37 Rapporto finale AGUR12 del 28 nov. 2013, n. 9 (in tedesco) (https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Urheberrecht/d/Schlussbericht_der_AGUR12 _vom_28_11_2013_DE.pdf).