Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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inosservanza. Ha in questo modo la possibilità di modificare il proprio comportamento, ad esempio proteggendo il suo collegamento con una password. Solo se l’utente non è pronto a modificare il proprio comportamento neppure dopo aver ricevuto l’avviso, in caso di violazione grave del diritto d’autore, i titolari dei diritti possono chiedere al giudice di identificarlo. L’identificazione consente al titolare dei diritti di intentare un’azione civile in una fase successiva.

1.2.7 Altre modifiche per modernizzare il diritto d’autore

1.2.7.1 Diritto di prestito

Il diritto di alienazione dell’autore si esaurisce con la messa in circolazione di esemplari d’opera da parte del titolare dei diritti (art. 12). Gli esemplari d’opera messi in circolazione possono quindi essere nuovamente alienati, ossia rivenduti, dati in locazione e dati in prestito. Il diritto d’autore svizzero prevede che l’avente diritto sia adeguatamente remunerato per ogni utilizzazione di opere protette. Tuttavia, la legge prevede un compenso per gli esemplari d’opera dati in locazione, ma non per quelli prestati gratuitamente (cfr. art. 13). Contrariamente a quanto avviene all’acquisto di un libro da parte di un privato, le utilizzazioni multiple in seguito al prestito sono quindi esenti da compenso.

In questo contesto è opportuno menzionare anche l’abolizione del prezzo fisso dei libri. Respingendo nel 2011 il progetto di legge federale sul prezzo fisso dei libri, la Svizzera si è espressa a favore di un sistema dei prezzi dei libri fondato sull’economia di mercato. La decisione ha comportato una riduzione del prezzo dei libri e, indirettamente, un peggioramento della situazione economica degli autori. La decisione di favorire un sistema fondato sull’economia di mercato implica, tuttavia, che occorre garantire agli autori la possibilità di ricevere un compenso per le loro opere. Il diritto di prestito è una delle principali possibilità in tal senso.

Dall’adozione a livello di UE della direttiva 2006/115/CE del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, l’esigenza di introdurre un compenso per il prestito bibliotecario («diritto di prestito») è periodicamente oggetto di interventi parlamentari38. L’introduzione di un diritto di prestito per le opere stampate ed elettroniche è stata dibattuta anche in seno ad AGUR12. La mancata intesa in merito ha comportato l’esclusione della questione dalle raccomandazioni del gruppo. Cionondimeno, il Consiglio federale ha deciso di esaminare l’adozione di una proposta di regolamentazione del diritto di prestito. Prende atto del continuo peggioramento del contesto economico per gli autori e riconosce pertanto l’esigenza di adeguare il diritto d’autore, ad esempio introducendo un diritto di prestito.

Gli autori, favorevoli all’introduzione di un diritto di prestito, ribadiscono di dipendere da una remunerazione adeguata per le utilizzazioni delle loro opere in Svizzera. Sottolineano che il prezzo di vendita di un libro è fissato tenendo conto

38 04.3288 Mozione Müller-Hemmi del 6 giu. 2004. Diritto d’autore. Percentuali da versare alle biblioteche; 07.3056 Postulato Müller-Hemmi del 19 mar. 2007. Diritto d’autore. Modello per la percentuale delle biblioteche; 09.460 Iniziativa parlamentare Fluri del

12 giu. 2009. Compenso per il prestito di esemplari d’opera in biblioteche; 13.3583 Mozione Fluri del 21 giu. 2013. Indennità per gli autori; 14.4150 Postulato Bieri dell’11 dic. 2014. Introdurre la rimunerazione degli autori nella revisione della legge sul diritto d’autore.