Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.7.3 Utilizzazione di opere orfane

L’articolo 22b LDA prevede una restrizione che consente l’utilizzazione, a determinate condizioni, delle opere orfane. Tali utilizzazioni sottostanno alla gestione collettiva. Si parla di opera orfana se l’autore è sconosciuto o introvabile. Nell’impossibilità di ottenere l’autorizzazione per l’utilizzazione dal titolare dei diritti, un’utilizzazione legittima è possibile solo nel quadro di un’eccezione legale. La problematica riguarda tutte le categorie di opere orfane ed è acutizzata dalle nuove tecnologie informatiche che facilitano notevolmente l’accesso a questo tipo di opere. L’eccezione in vigore si applica solo alle opere orfane contenute in supporti audio o audiovisivi e non soddisfa più le esigenze odierne.

Le biblioteche e gli archivi sono costretti a respingere le continue richieste di riproduzione di vecchie riviste, monografie e fotografie delle loro collezioni perché non hanno modo di ottenere l’autorizzazione dei titolari sconosciuti o introvabili. La problematica si pone anche nell’ambito della digitalizzazione di massa delle collezioni delle istituzioni incaricate della conservazione della memoria collettiva e impedisce loro di sfruttare le tecnologie moderne per inventariare e mettere a disposizione l’eredità culturale.

La disposizione proposta si applica invariatamente a tutte le opere orfane a prescindere dal supporto (supporto audio, supporto audiovisivo, libro stampato, dati digitali, ecc.), rispondendo così a una richiesta concreta dell’associazione Biblioteca Informazione Svizzera (BIS) e del gruppo d’iniziativa diritto d’autore composto dalla Società Svizzera di Belle Arti, dall’Associazione dei musei svizzeri (AMS) e da ICOM Svizzera. La richiesta è appoggiata da economiesuisse, dall’Unione svizzera delle arti e mestieri, da suisseculture e dalle organizzazioni dei consumatori svizzere, mentre è respinta dall’Associazione svizzera degli editori e dei librai e dall’Associazione stampa svizzera. Secondo il disciplinamento proposto l’esercizio dei diritti sottostà alla gestione collettiva. Benché ciò riguardi l’esercizio di tutti i diritti, nella pratica le società di gestione eserciteranno principalmente il diritto al compenso.

1.2.7.4 Restrizione per l’utilizzazione per scopi scientifici

Per acquisire nuove conoscenze è in particolare necessaria un’intensa attività di ricerca scientifica. Ogni giorno vengono pubblicati testi di natura varia ed è generato un enorme volume di dati in tutto il mondo. Si osserva una vera esplosione dei dati della ricerca. Sia i testi sia i dati grezzi sono fonti importanti per la scienza e la ricerca. Restare aggiornati, consultare i testi e i dati e metterli in relazione con informazioni nuove è ormai inimmaginabile senza un aiuto tecnologico. Contrariamente ai metodi di ricerca cartacei, la digitalizzazione e l’elaborazione automatica consentono di ottimizzare l’estrazione e la correlazione dei dati. Le metodologie come il «text and data mining» (TDM), che agevolano la lettura e l’elaborazione di testi e dati, diventano pertanto sempre più importanti. È quindi indispensabile considerare anche gli aspetti giuridici dell’accesso a questo tipo di informazione.

Il «data mining» si inserisce nel più vasto campo del «knowledge discovery in databases» (KDD) e consiste nell’applicazione sistematica di diverse metodologie che agevolano la ricerca, l’analisi e la correlazione dei dati. In linea di massima si tratta dell’elaborazione automatica di grandi volumi di dati che non sarebbe possibile generare manualmente. In alcuni casi i due termini sono utilizzati come sinonimi. Per «text mining» s’intende l’analisi delle informazioni contenute nei testi.