Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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solo dell’uso privato, non delle utilizzazioni «multiple» generate dal prestito bibliotecario.

Il Consiglio federale rinuncia consapevolmente all’introduzione di un «diritto di prestito elettronico». Per il prestito elettronico le biblioteche non acquistano dati, ma concludono convenzioni di licenza con offerenti specializzati, che mettono i relativi dati direttamente a disposizione degli utenti della biblioteca. Questo tipo di utilizzazione è rilevabile individualmente e può essere remunerato tramite relative tasse di licenza. Le utilizzazioni multiple sono quindi coperte e un compenso collettivo separato comporterebbe una tassazione eccessiva e ingiustificata degli utenti.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che soprattutto le piccole biblioteche comunali non dispongono dell’infrastruttura tecnica necessaria per documentare i prestiti in modo che i relativi dati possano essere trasmessi elettronicamente alle società di gestione per la ripartizione in funzione delle utilizzazioni. Sarà necessario tenerne conto nella definizione delle tariffe.

1.2.7.2 Protezione del produttore di fotografie per la stampa

Le fotografie per la stampa illustrano e documentano l’attualità quotidiana. Si tratta di istantanee che catturano momenti storici e rivestono un ruolo importante nella società odierna. Non è quindi facile produrre una fotografia che è poi effettivamente pubblicata dalla stampa. Proprio in questo ambito i fotografi lamentano l’elevato numero di utilizzazioni non autorizzate.

Le fotografie sono protette dal diritto d’autore solo a determinate condizioni. È decisivo il carattere originale. Mentre nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha riconosciuto il carattere originale (e quindi il carattere di opera) di una fotografia di Bob Marley (DTF 130 III 168), in un’altra occasione lo ha negato alla fotografia per la stampa della guardia Meili (DTF 130 III 714). Benché la foto fosse di attualità e sia quindi stata riproposta innumerevoli volte dalle testate più disparate, la giornalista che l’ha scattata non ha dunque potuto pretendere un compenso per il suo lavoro.

Nemmeno la legge federale del 19 dicembre 198639 contro la concorrenza sleale (LCSI) offre appigli. Secondo l’articolo 5 lettera c LCSI agisce in modo sleale chiunque riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato. Riprendere e sfruttare il risultato del lavoro di un terzo non è, tuttavia, sleale di per sé (Messaggio LCSI, FF II 1983 985 1050). L’intenzione della disposizione non è impedire l’utilizzazione, ma prevenire l’abuso della prestazione di un terzo e sanzionare qualsivoglia vantaggio concorrenziale ingiustificato. Non c’è invece slealtà se il fotografo ha già ammortizzato i costi cagionati da una particolare fotografia. Alla luce delle odierne possibilità di diffusione via Internet, ciò significa che il fotoreporter riesce ormai solo a coprire le spese senza conseguire alcun guadagno.

La nuova legislazione introduce quindi un diritto di protezione affine a beneficio dei produttori di fotografie per la stampa. Il legislatore risponde così all’esigenza dei fotografi di essere meglio protetti, garantendo loro diritti esclusivi sulle fotografie per la stampa per un periodo di tempo limitato.

39 RS 241