Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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A livello pratico ciò significa che, per utilizzare un’opera nell’ambito delle loro attività, i ricercatori devono spesso chiedere l’autorizzazione del titolare dei diritti. L’acquisizione di licenze dai singoli titolari di diritti è ritenuto un costoso ostacolo alla ricerca. Affinché il TDM sia efficace è necessario stipulare numerose convenzioni, poiché nell’ambito della ricerca scientifica l’estrazione interessa un volume importante di opere. Un ulteriore problema dal punto dei ricercatori sono le condizioni di licenza definite dagli editori, spesso ritenute inadeguate. I ricercatori chiedono quindi che il TDM non sia assoggettato al sistema delle licenze private. Alcune case editrici hanno addirittura integrato clausole di esclusione delle metodologie di TDM nelle loro condizioni generali. Autori, società di gestione ed editori continuano invece a chiedere soluzioni fondate sulle licenze private. Gli editori sottolineano che proprio nell’ambito del TDM propongono soluzioni di licenza innovative.
Il mondo scientifico sta cercando di superare alcune delle difficoltà con le cosiddette pubblicazioni in «open access»: gli autori mettono a disposizione le loro opere in modo che chiunque possa accedervi e utilizzarle liberamente senza ostacoli. Tuttavia, per ora solo la metà dei documenti disponibili è liberamente accessibile in «open access». Le riviste delle case editrici scientifiche continuano a essere per i ricercatori il principale mezzo di pubblicazione. Il Consiglio federale si è già espresso a più riprese in merito alle pubblicazioni in «open access»40. Di recente lo ha fatto nell’ambito della risposta a un’interpellanza della consigliera agli Stati Savary41. Nella sua risposta il Consiglio federale ha ribadito il ruolo centrale dei libri stampati e delle pubblicazioni digitali. Un ruolo che numerose pubblicazioni devono al prezioso lavoro svolto dalle case editrici. Queste non si occupano infatti solo della distribuzione capillare, ma anche di garantire gli elevati standard qualitativi delle pubblicazioni scientifiche attingendo a una lunga esperienza nel settore. Non si tratta quindi di sostituire gli editori con l’«open access», ma di introdurre modelli innovativi di pubblicazione che coesistano con le case editrici.
Le restrizioni attualmente previste dalla legge sul diritto d’autore si applicano solo marginalmente alle attività di ricerca (come il «text and data mining»). Alla luce dell’importanza che la ricerca riveste in Svizzera e delle numerose incertezze connesse, è auspicabile l’introduzione di una regolamentazione esplicita. La disposizione deve tenere conto degli sviluppi nell’ambito della ricerca, senza tuttavia trascurare ingiustificatamente gli interessi degli autori.
1.2.7.5 Compenso sui supporti vergini
Secondo l’articolo 20 capoverso 3 chi produce o importa cassette vergini è tenuto a versare un compenso per ciascuna cassetta vergine. Le società di gestione si occupano poi della ripartizione del compenso tra i titolari dei diritti. Questa disposizione ha lo scopo di garantire che gli autori siano remunerati per le utilizzazioni supplementari derivanti dalla riproduzione lecita delle loro opere per uso privato (art. 19). L’obbligo di compenso vale quindi solo per i supporti destinati principalmente alla registrazione di opere protette. Nel contesto tecnologico attuale l’obbligo di compenso si applica ai CD-ROM, ai DVD scrivibili, ai lettori MP3, ai tablet ecc. Non si applica invece a computer e chiavi USB. Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che questi strumenti non sono oggi principalmente utilizzati per
40 07.3340 Interpellanza Pfister. Accesso ai lavori di ricerca pubblica. Open Access; 08.3199 Mozione Pfister. Archiviare e rendere accessibili i risultati della ricerca.
41 14.3245 Interpellanza Savary. Open Access. Gli editori minacciati dall’accesso aperto?