Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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registrare opere di terzi protette. Il computer serve per lavorare, scrivere documenti o mandare messaggi elettronici. Se in futuro il modo in cui sono utilizzati computer e chiavi USB dovesse cambiare, un loro assoggettamento all’obbligo di compenso non è escluso. Si assiste a un’evoluzione analoga nell’ambito della telefonia mobile che è in misura crescente utilizzata anche per la registrazione di video e musica ed è oggi assoggettata all’obbligo di compenso con una tariffa apposita. Nel calcolo del compenso per i supporti di memoria si considera che una parte della capacità di memorizzazione è utilizzata per dati non protetti e/o per opere scaricate tramite servizi on-demand a pagamento (p.es. iTunes).
Lo sviluppo tecnologico ha modificato le abitudini dei consumatori. Il download sta, ad esempio, lasciando il posto alle offerte di streaming che consentono di ascoltare musica o vedere film senza scaricarli su un supporto vergine. I servizi di immagazzinamento di dati basati su un «cloud» sono utilizzati in misura crescente a scapito delle registrazioni su un supporto fisico. I dati relativi ai compensi sui supporti vergini (in calo dal 2008) riflettono chiaramente queste tendenze. La mozione 14.3293 Tassa sui supporti audio e audiovisivi vergini, depositata dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), chiede che siano presentate alternative all’attuale tassa, che tengano conto di questa evoluzione. La mozione non mette tuttavia in dubbio il principio della remunerazione per le riproduzioni ammesse per uso privato.
A prima vista una modifica del sistema in vigore a favore dell’introduzione di un compenso sui servizi di streaming e di «cloud storage» sembra giustificato. Gli elementi dello streaming rilevanti sotto il profilo del diritto d’autore sono due: la messa a disposizione al pubblico di opere protette (p.es. tramite un servizio di streaming), che rappresenta un’utilizzazione ai sensi della legge (art. 10 cpv. 2 lett. c) e presuppone l’accordo del titolare dei diritti (convenzione di licenza nel quadro della gestione individuale), e la copia automaticamente creata nella memoria cache del computer.
Quest’ultima rientra nelle condizioni di cui all’articolo 24°: si tratta di copie transitorie che sono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico, servono esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un’utilizzazione legittima e sono prive di significato economico proprio. In base a questi elementi l’introduzione di un obbligo di compenso non pare giustificata42. L’utilizzazione è ammessa e la copia scaturita non comporta altre utilizzazioni poiché, come sottolineato, è priva di significato economico proprio. Gli aventi diritto sono remunerati mediante la licenza dell’offerente del servizio di streaming. Nei casi in cui non è stipulata una convenzione di licenza, l’offerta va contrastata con i mezzi di lotta alla pirateria.
L’unica alternativa praticabile al sistema attuale sarebbe l’introduzione di una licenza legale che garantisse l’accesso alle opere in Internet senza scopo di lucro congiuntamente con una tariffa unica (flatrate) versata dai fornitori di servizi Internet («access provider»; analogamente ai produttori e importatori di supporti vergini). Pur essendo immaginabile in teoria, una soluzione di questo tipo potrebbe incontrare resistenze a causa dell’assenza di un legame diretto tra i fornitori di servizi Internet e il comportamento rilevante sotto il profilo del diritto d’autore
42 Cfr. DTF 133 III 473, p. 481 seg. e Corte di giustizia delle Comunità europee del 05.06.2014, Rs. C-360/13, Public Relations Consultants Association, ECLI:EU:C:2014:1195.