Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

(ossia la messa a disposizione come servizio di streaming). Per il momento un approccio di questo tipo non pare attuabile in Svizzera (cfr. n. 1.2.2 e 1.2.5).

Quanto ai servizi di «cloud storage», l’immagazzinamento di dati (quindi anche di opere protette) su un server esterno (del fornitore del servizio di «cloud storage») potrebbe essere un’utilizzazione per uso privato soggetta a compenso (art. 19 cpv. 1 lett. a) e il server che ospita il servizio di «cloud storage» potrebbe essere considerato un supporto vergine. Visto che l’articolo 20 capoverso 3 non menziona esplicitamente i fornitori di servizi di «cloud storage», da un punto di vista pratico sarà difficile che questi ultimi siano assoggettati all’obbligo di compenso. Non si tratta infatti né di produttori né di importatori di supporti vergini. I fornitori di servizi di «cloud storage» sono invece terzi che, durante la validità del contratto, mettono a disposizione degli utenti la possibilità di copiare e lo spazio per immagazzinare opere e prestazioni anche protette. In quanto tali, sono soggetti all’obbligo di compenso di cui all’articolo 20 capoverso 2 LDA. Dal punto di vista del funzionamento i fornitori di servizi di «cloud storage» non si distinguono infatti dai cosiddetti «videoregistratori digitali virtuali» (personal video recorder, PVR). I PVR sono già assoggettati alla tariffa comune TC 12 delle società di gestione. Il diritto in vigore è pertanto applicabile anche ai fornitori di servizi di «cloud storage» in Svizzera.

Il sistema attuale di compenso sui supporti vergini è criticato anche a causa del problema sollevato dal cosiddetto «doppio pagamento». La problematica nasce dal fatto che le opere sono in misura crescente salvate contemporaneamente su diversi apparecchi (computer, laptop, lettori MP3, tablet, ecc.). Dall’articolo 19 capoverso 3bisrisulta chiaramente che se un’opera è acquistata in rete e salvata su un solo apparecchio non è dovuto alcun compenso. D’altro lato non c’è intesa in merito alle modalità di computo del compenso se il fornitore in questione ammette la registrazione contemporanea su altri apparecchi nelle sue condizioni di utilizzazione. Considerato che si tratta di copie private assoggettate al diritto al compenso secondo la legislazione svizzera, non c’è spazio per un disciplinamento a livello di contratto individuale. Occorre, tuttavia, riconoscere che le condizioni di utilizzazione dei fornitori internazionali spesso non tengono conto del diritto dei singoli Stati e consentono un determinato numero di copie private, benché questo aspetto sia disciplinato dal diritto svizzero. Le copie supplementari ammesse dalle condizioni di utilizzazione sono incluse nel computo della tassa di licenza a prescindere dal fatto che siano già incluse nel compenso sui supporti vergini. In questi casi le copie in questione sono effettivamente pagate due volte.

Al fine di evitare che le copie private di opere acquistate sulle piattaforme online siano oggetto sia di un pagamento convenuto per contratto sia di un compenso dovuto per una licenza legalmente assoggettata alla gestione collettiva, il progetto propone di limitare il compenso secondo l’articolo 20 capoverso 3 ai casi in cui le copie private non rientrano nei servizi proposti dalla piattaforma. Questa soluzione presenta il vantaggio di non rimettere in questione il principio alla base del sistema in vigore. È inoltre la soluzione auspicata da AGUR12.

1.2.7.6 Iter ricorsuale contro le decisioni della CAF

Dopo la proposta della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF) di riesaminare la procedura di fronte alla CAF, nel 2012 l’IPI ha istituito un gruppo di lavoro, formato da esponenti delle parti della contrattazione collettiva. Il gruppo ha elaborato diverse raccomandazioni finalizzate