Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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limitazione beneficiano le persone affette da disabilità a prescindere dal tipo di handicap. Copre tutte le categorie di opere la cui forma di pubblicazione impedisce o rende difficoltosa la loro fruizione da parte di una persona con disabilità sensoriali (par. 1).
La formulazione flessibile dell’articolo 24c LDA permette d’interpretare la maggior parte degli obblighi in modo conforme al Trattato di Marrakech. Tuttavia, una modifica legislativa risulta necessaria per consentire l’importazione in Svizzera da una Parte contraente di esemplari in formato accessibile (cfr. punto 2.4.1).
Gli altri obblighi imposti dal Trattato di Marrakech non presuppongono modifiche legislative. Occorre tuttavia precisare le utilizzazioni autorizzate all’articolo 24c LDA considerando, da un lato, lo scopo90 della legge federale del 13 dicembre 200291,sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis), ovvero «impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili»92 e, dall’altro, quello del Trattato di Marrakech, ovvero «facilitare l’accesso e l’utilizzo delle opere da parte di persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa»93. Il capoverso 1 non prescrive un formato specifico riguardo alla riproduzione di opere pubblicate destinate ai beneficiari. La limitazione si estende a tutte le forme di riproduzione a prescindere dal supporto utilizzato94, nella misura in cui l’esemplare d’opera così allestito è fruibile dal beneficiario. Pertanto questa restrizione ammette ad esempio la riproduzione in braille di un’opera letteraria pubblicata sotto forma di libro per renderla accessibile a una persona con disabilità visive. Tuttavia, se le persone con disabilità visive non conoscono il braille, occorre scegliere un altro formato a loro accessibile (p.es. un libro a caratteri grandi, un e-book oppure un audiolibro).
Il Trattato di Marrakech impone agli Stati contraenti di introdurre nella propria legislazione nazionale in materia di diritto d’autore una limitazione dei diritti di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico per agevolare la disponibilità di esemplari in formato accessibile per i beneficiari (art. 4 par. 1). Gli Stati contraenti dispongono di due opzioni per l’attuazione di tale obbligo. La prima consiste nell’introduzione a livello nazionale della clausola modello figurante al paragrafo 2. La seconda, prevista al paragrafo 3, consente agli Stati contraenti di scegliere un altro sistema appropriato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Siccome la clausola modello non è conforme alla tradizione giuridica svizzera, il diritto in vigore è valutato in virtù della seconda opzione.
L’articolo 24c LDA è conforme all’articolo 4 paragrafo 1 del Trattato di Marrakech. In effetti, ai sensi dell’articolo 24c capoverso 2 LDA la riproduzione e la messa in circolazione di esemplari in una forma accessibile sono autorizzate a condizione (1) che tali atti avvengano senza scopo di lucro e (2) che tali esemplari siano riservati all’uso esclusivo dei beneficiari. Queste condizioni sono peraltro sancite nella clausola modello del Trattato di Marrakech (art. 4 par. 2 lett. a n. iii e iv). La cerchia delle persone abilitate a esercitare tali atti comprende sia le «entità autorizzate» sia «un beneficiario o un terzo che agisce per suo conto» (art. 4 par. 2
90 Cfr. il messaggio del 10 mar. 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'OMPI e la modifica della legge sul diritto d'autore, FF 2006 3135 3176.
91 RS 151.3
92 Art. 1 cpv. 1 LDis.
93 Trattato di Marrakech, ultimo considerando del preambolo.
94 Secondo la cifra 1.2 della tariffa comune 10 (2013-2017): supporti audio, audiovisivi e braille nonché opere in forma digitale.