Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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lett. a e b del Trattato di Marrakech) purché siano adempiute le due condizioni di cui sopra.

In conformità con l’obiettivo dell’articolo 24c LDA, ossia facilitare alle persone con disabilità l’accesso alle opere protette95, il progetto propone di chiarire la portata della limitazione sancita al paragrafo 1 in modo da coprire espressamente il diritto di distribuzione e di messa a disposizione oltreché il diritto di riproduzione. Una tale interpretazione del paragrafo 1 è già oggi necessaria. Pare in effetti indispensabile che un’opera riprodotta in una forma accessibile in virtù della limitazione legale debba essere distribuita ai beneficiari o messa a loro disposizione affinché possano effettivamente avervi accesso. Questo approccio pragmatico è peraltro in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale relativo alla portata della limitazione del diritto di riproduzione nell’ambito dell’uso a scopo privato96. L’allestimento di un esemplare in formato accessibile implica inoltre la possibilità di procedere alle modifiche necessarie per l’adeguamento dell’opera. Di conseguenza l’articolo 24c capoverso 1 va interpretato nel senso che determinate limitazioni dell’integrità dell’opera (garantite all’art. 11 cpv. 1) sono tacitamente ammesse se sono necessarie per l’allestimento degli esemplari d’opera in formato accessibile. Si pensi alle alterazioni tecniche legate al supporto (format shifting) come la trasposizione di un testo scritto stampato in braille, la modifica delle dimensioni del layout o del contrasto dei colori.

Il capoverso 3 conferisce all’autore un diritto a compenso per la riproduzione e la distribuzione di questi esemplari d’opera, in conformità con l’articolo 4 paragrafo 5 del Trattato di Marrakech che riserva esplicitamente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere un diritto a compenso.

2.4 Modifica della legge sul diritto d'autore

2.4.1 Modifiche in vista dell'attuazione del Trattato di Marrakech

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili

L'articolo 24c permette l'allestimento di esemplari dell'opera in una forma accessibile ai disabili. Il capoverso 1 non specifica in quale forma un'opera pubblicata può essere riprodotta affinché sia accessibile ai beneficiari. La restrizione si estende dunque a tutte le forme di riproduzione a prescindere dal supporto utilizzato97, purché l'esemplare dell'opera così allestito sia accessibile al beneficiario. Di conseguenza, questa disposizione va interpretata nel senso che permette tacitamente le modifiche necessarie all'allestimento di esemplari dell'opera in una forma accessibile. Oltre alle modifiche tecniche in relazione al supporto (format shifting) quali la conversione di un testo scritto su carta in una versione in braille e la modifica delle dimensioni del layout o dei contrasti cromatici, la restrizione ammette anche modifiche dell'opera di altro genere quali il sottotitolaggio o

95 Cfr. il messaggio del 10 mar. 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'OMPI e la modifica della legge sul diritto d'autore, FF 2006 3135 3176.

96 cfr. DTF 133 III 473, consid. 3.1. Il Tribunale federale ha stabilito che la limitazione del diritto di riproduzione prevista all'art. 19 cpv. 1 lett. c LDA permette non solo la riproduzione di esemplari ma anche la loro distribuzione all'interno dell'azienda.

97 Al comma 1.2 della tariffa comune 10 (2013-2017) sono citati i supporti audio, audiovisivi e braille nonché le opere in forma digitale.