Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore (art. 66c). Ci si attende che l'affiliazione a un organismo di autodisciplina diventi la norma. Il gruppo di lavoro AGUR12 ritiene che le società costruite su un modello commerciale fondato sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore, rappresentino un'eccezione e che l’introduzione di un meccanismo di autodisciplina sia quindi una misura sufficiente.

Nel contesto digitale è indispensabile rimuovere i contenuti in modo rapido ed efficiente (a causa dell'importante potenziale di diffusione e di danno delle violazioni del diritto d'autore e delle ulteriori violazioni). Ciò è tuttavia difficile se i fornitori di servizi di comunicazione derivati i cui server sono utilizzati per la promozione di offerte illegali hanno sede all'estero o dissimulano la loro ubicazione. Per poter reagire tempestivamente anche in questi casi, l'autore deve avvalersi dell'assistenza dei fornitori di servizi di telecomunicazione (access provider) con sede in Svizzera. Considerato che i fornitori di servizi di telecomunicazione sono meno vicini ai contenuti, l'obbligo di assistenza è limitato. Si chiede loro di bloccare l'accesso ai contenuti contrari al diritto d'autore sole se sussistono determinate condizioni specifiche. La misura è essenzialmente diretta contro i siti Internet che propongono soprattutto offerte pirata (siti pirata). Non è invece diretta contro i siti che propongono contenuti leciti e occasionalmente mettono illecitamente a disposizione opere o altri oggetti protetti.

Per migliorare la leggibilità i nuovi obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati sono riuniti in un capitolo a parte. La collocazione sistematica di queste disposizioni di diritto civile e amministrativo sarà verificata e adeguata in sede di elaborazione del messaggio.

Art. 66b Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

I fornitori di servizi di comunicazione derivati (hosting provider in senso lato) possono contribuire in modo decisivo alla lotta contro la pirateria, rimuovendo o bloccando rapidamente i contenuti contrari al diritto d'autore e accertandosi che questi non siano nuovamente messi a disposizione. Qualora un cliente si renda responsabile di una violazione del diritto d’autore sono obbligati, su denuncia del titolare dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini o di un'autorità, a rimuovere i contenuti definiti contrari al diritto o a bloccarne l'accesso («take down»). I capoversi 1—3 definiscono la procedura già applicata dalla maggioranza dei fornitori di servizi di comunicazione derivati: in una prima fase, su notificazione di un titolare di diritti o di un'autorità competente, il fornitore di servizi di comunicazione derivati rimuove o blocca i contenuti definiti contrari al diritto d'autore. Trasmette immediatamente la relativa notificazione ai clienti che mettono a disposizione i contenuti in questione. Se successivamente un fornitore di contenuti con un recapito in Svizzera si oppone al blocco o alla rimozione dei contenuti, il blocco è immediatamente revocato e il contenuto è nuovamente messo a disposizione. L'opposizione non deve essere motivata. Spetta al titolare di diritti interessato, tramite un accordo o un provvedimento cautelare ordinato da un giudice, ottenere nuovamente il blocco o la rimozione dei contenuti e far chiarire la questione (in giudizio). Per consentire al titolare di diritti di promuovere un’azione civile, in caso di opposizione gli viene comunicata l'identità del fornitore di contenuti interessato.