Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Secondo il capoverso 4, se un fornitore di servizi di comunicazione derivati non è affiliato a un organismo di autodisciplina, è inoltre tenuto ad accertarsi che i diritti sulle opere in questione non siano nuovamente violati («stay down»). Questo obbligo sussiste soltanto se è considerato ragionevole da un punto di vista tecnico ed economico. Pretendere che i fornitori di servizi di comunicazione derivati controllino sistematicamente i contenuti messi a disposizione sui loro server non sarebbe ragionevole da un punto di vista né tecnico, né economico, e non è quindi necessario. Un controllo sistematico non sarebbe inoltre compatibile con i principi del diritto della protezione dei dati e dei diritti morali. È invece possibile l'adozione di misure di controllo limitate, come un controllo approfondito delle risorse alle quali si rinvia con un link e l'obbligo di accertare, con ricerche ben definite nei motori di ricerca comuni o, all'occasione, ricorrendo a un crawler, se per i contenuti in questione esistano segnali che indichino l'esistenza di altri link possibilmente abusivi.
Qualora gli obblighi di cui all'articolo 66b non siano adempiti è possibile chiederne l'attuazione nell'ambito di un procedimento civile (art. 62 cpv 1bis). La procedura è retta dalla vigenti disposizioni del CPC. In caso di adempimento la responsabilità è invece esclusa (art. 66k cpv. 1).
Art. 66c Autodisciplina dei fornitori di servizi di comunicazione derivati
I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera hanno la possibilità di affiliarsi a un organismo di autodisciplina, che abbia anch'esso sede in Svizzera. Il capoverso 1 si ispira all'articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997116 sul riciclaggio di denaro (LRD). L'autodisciplina è retta dal diritto privato. Il capoverso 1 prevede inoltre esplicitamente che i fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati a un organismo di autodisciplina, non siano fondati su un modello commerciale incentrato sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore.
In virtù del capoverso 2 gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento, retto dal diritto privato, in cui definiscono gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati. Esistono già sistemi analoghi. La Swiss Internet Industry Association (simsa) si è, ad esempio, dotata di un Code of Conduct che regola la procedura in caso di violazioni del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini, introducendo così un obbligo di diligenza. Il regolamento è inoltre vincolante per chi intende utilizzare il sigillo di qualità simsa «Swiss Quality Hosting». Il secondo periodo del capoverso 2 chiarisce che l'articolo 66c prevale sull'articolo 66b capoverso 4 in quanto lex specialis. I fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati a un organismo di autodisciplina devono attenersi agli obblighi definiti nel regolamento. L'obbligo di cui all'articolo 66b capoverso 4, secondo il quale devono garantire che i contenuti contrari al diritto d'autore non siano nuovamente messi a disposizione in Internet («stay down»), non è applicato.
Il regolamento definisce gli obblighi di diligenza dei fornitori di servizi di comunicazione affiliati e deve almeno includere gli elementi annoverati al capoverso 3. Deve inoltre prevedere una procedura di «take down» con obblighi materialmente comparabili a quelli della procedura secondo l'articolo 66b capoversi 1—3.
116 RS 955.0