Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 24 pagine
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Revisione LTC – Risultati della procedura di consultazione
Art. 24 Procedura di rilascio della concessione
La modifica di questo articolo, che riprende i paragrafi 2, 3 e 4 della disposizione attuale, non è og getto di alcun commento.
Art. 24a Autorità concedente (abrogato)
In virtù delle modifiche apportate alle disposizioni che precedono, l'abrogazione di questo articolo non è oggetto di alcun commento.
Art. 24d Trasferimento della concessione e cooperazioni tra operatori di rete
I pareri divergono sulle misure previste per facilitare il commercio delle frequenze e la coutenza di ele menti della rete e delle frequenze. I Cantoni GR e SO, il PLR, Microsoft, Salt, SUISSEDIGITAL+ e Sunrise si sono espressi a favore, mentre i Cantoni AI, BE e VS, il PSS e Swisscom vi si oppongono o non vedono la necessità di rivedere la legge su questo punto. economiesuisse appoggia le misure previste dall'avamprogetto seppur rilevando, come gli oppositori, i rischi di una frammentazione dello spettro delle frequenze e di una diminuzione degli incentivi a investire nell'infrastruttura. Dal canto suo, il Dachverband Elektrosmog ritiene che si dovrebbe espressamente incoraggiare la coutenza delle frequenze, che in linea di massima non dovrebbe poter essere rifiutata. In seno all'asut, i membri sono discordi circa le modifiche proposte.
Art. 25 Gestione delle frequenze
Tutti i partecipanti (BE, BL, SG, SH, SO, VD, ZG, CCPCS, CSP, IAS) richiedono che in caso di chia mata in servizio di truppe possano essere attribuite frequenze supplementari, oltre che all'esercito, an che ai servizi d'emergenza o alle autorità e organizzazioni incaricate della protezione della popola zione. Inoltre, per il Cantone ZG e la CSP, nell'ambito della definizione del piano nazionale di attribu zione delle frequenze, l'UFCOM dovrebbe anche collaborare con l'Ufficio federale della protezione della popolazione e le autorità cantonali incaricate della sicurezza o con i servizi d'emergenza.
3.4 Elementi d'indirizzo (art. 28, 28a, 28b, 30 e 30a)
Il disciplinamento previsto in materia di domini Internet è accolto con favore dai Cantoni BE, GL e NE. Per contro, economiesuisse, l'asut, Registrar Alliance+, SUISSEDIGITAL+ e Swico lo reputano eccessivo in quanto conferisce alla Confederazione competenze in materia di attribuzione e di ge stione dei nomi di dominio. Soprattutto secondo l'asut e Registrar Alliance+, lo Stato dovrebbe limi tarsi a definire il quadro legislativo, lasciando le offerte commerciali nelle mani del libero mercato. La procedura di delega a terzi dovrebbe seguire, senza eccezioni, le prescrizioni generali di legge in ma teria di mercati pubblici, e lo stesso gestore del registro dovrebbe amministrare il dominio ".ch" e i do mini generici la cui gestione è di competenza degli enti pubblici svizzeri. Inoltre la Confederazione non dovrebbe poter disciplinare i domini generici di primo livello la cui gestione è di competenza di privati con domicilio o sede in Svizzera. Dal canto loro, i titolari dovrebbero poter utilizzare liberamente, nel quadro dell'ordinamento giuridico, i nomi di dominio loro attribuiti. Da ultimo, i dati relativi ai nomi di dominio dovrebbero poter essere raccolti dalle autorità unicamente su ordine giudiziario e non dovreb bero essere affidati, violando i principi dello Stato di diritto, ad autorità estere. L'asut e Registrar Al liance+ formulano pertanto delle proposte concrete di modifica dell'articolo 28 (gestione degli elementi d'indirizzo), 28a (trasferimento a terzi), 28b (domini Internet) e 30a (elaborazione dei dati e assistenza amministrativa).
Il Cantone SG considera che, per rispondere alle necessità del perseguimento penale, debba essere possibile in ogni momento identificare, in modo semplice, l'utente di un elemento d'indirizzo.