Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 24 pagine

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Revisione LTC – Risultati della procedura di consultazione

Art. 6 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione (abrogato)

Il Cantone GL, SUISSEDIGITAL+ e upc cablecom sostengono l'abrogazione dell'articolo 6. Il PSS, l'USS, Travail.Suisse e transfair vi si oppongono invece fermamente. Ritengono infatti indispensabile continuare a garantire delle condizioni di lavoro adeguate in mancanza di un contratto collettivo nel settore, nonché l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di proporre posti di tirocinio. Per il Cantone NE occorre distinguere tra fornitori di reti e fornitori di servizi: i primi necessitano di una concessione per poter garantire alcuni requisiti minimi in materia di formazione o di tutela delle condi zioni di lavoro.

Art. 11–11b (abrogati)

Si vedano le osservazioni relative agli articoli 13c–13l.

Art. 12 Aggregazione di servizi

I Cantoni GR e SZ, il PSS e il CP sono scettici in merito all'estensione a tutti i fornitori di servizi di tele comunicazione dell'obbligo di offrire separatamente i servizi che aggregano, che oggi riguarda unica mente i fornitori dominanti sul mercato. Altri partecipanti (BE, SH, VS, PLR, economiesuisse, asut, Camera di commercio TI, Fibreoptique Svizzera, kf, Losanna, Salt, SUISSEDIGITAL+, Swico,

Swisscom, upc cablecom) vi si oppongono fermamente. Tra i favorevoli a una simile estensione (GE, GL, NE, VD, PES, USS, openaxs e le organizzazioni di difesa dei consumatori acsi, FRC e SKS), il Cantone VD, il PES e le organizzazioni dei consumatori appena citate chiedono che il prezzo dei servizi aggregati offerti separatamente sia regolato.

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione

I Cantoni AR, BS, FR, GL, GR e NE, come pure l'UCS, la Città di Losanna, openaxs e la SPR accol gono positivamente le modifiche apportate all'articolo 12a. Sunrise vi non si oppone, a condizione però che vengano concretizzate nell'ordinanza tenendo conto del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la neutralità della rete più nello specifico (cpv. 2), il PLR, Swiss Engineering ATS e SUISSEDIGITAL+ apprezzano il fatto che l'avamprogetto si limiti a imporre un obbligo d'infor mazione. Tra questi ultimi, Quickline teme tuttavia che tale obbligo possa pesare fortemente sui pic coli fornitori.

Mentre il PBD, economiesuisse, l'asut, la Camera di commercio TI, Fibreoptique Svizzera, Salt, Swisscom e upc cablecom reputano sufficiente l'autoregolazione da parte dei gruppi d'interesse e respingono le modifiche apportate all'articolo 12a, altri partecipanti (VD, PES, PSS, PVL, USS,

/ch/open, COFEM, Digitale Gesellschaft, Init7, ISOCCH, Langmeier Software, Microsoft, Musi ciens suisses, Parti Pirate, Simon Schlauri, SSR+, VSP, Wikimedia CH e le organizzazioni di di fesa dei consumatori acsi, FRC e SKS) trovano che sarebbe opportuno imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione degli obblighi in materia di neutralità della rete che vadano oltre il semplice obbligo d'informazione. Init7 propone inoltre di far applicare in modo non discriminatorio il principio della gra tuità dei flussi di dati indipendentemente dalla quantità di dati trasmessi da una rete all'altra.

SUISSEDIGITAL+ si oppongono all'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di dare infor mazioni sulla qualità dei servizi offerti (cpv. 3). La Città di Losanna propone piuttosto di circoscrivere l'obbligo al fornitore di prestazioni del servizio universale. Per il Cantone VD, invece, non solo sarebbe opportuno chiedere agli operatori di rendere nota la velocità di trasmissione dei dati effettiva, ma an che esigere la pubblicazione e il rispetto della velocità di trasmissione dei dati minima. Le organizza zioni di difesa dei consumatori acsi, FRC e SKS chiedono che i fornitori siano tenuti a dare informa