Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 24 pagine
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Revisione LTC – Risultati della procedura di consultazione
Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie
Secondo diversi partecipanti (BE, BL, GR, SG, SO, TG, VD, ZG, CCPCS, CSP, IAS) occorrerebbe menzionare al capoverso 1, oltre all'esercito, tutte le organizzazioni partner del sistema coordinato per la protezione della popolazione in quanto beneficiari di prestazioni che devono essere garantite dai fornitori di servizi di telecomunicazione in vista e in caso di situazioni straordinarie.
SUISSEDIGITAL+ respingono tutti gli altri obblighi tranne quelli previsti al capoverso 1. Allo stesso modo Salt reputa che assicurare la comunicazione in situazioni straordinarie è fondamentalmente un compito dello Stato. Per questo partecipante, l'imposizione di obblighi supplementari per i fornitori di servizi di telecomunicazione in periodo di pace deve essere indennizzata.
Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni
La CPS reputa che la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai fini del perseguimento penale dovrebbe essere menzionata anche al capoverso 1. Per il Cantone SG occorrerebbe appurare se le autorità penali non debbano anch'esse avere la competenza di restringere e interrompere il traffico delle telecomunicazioni. Per contro, Salt si oppone a tutte le possibilità di sorveglianza delle telecomu nicazioni diverse da quelle previste dalla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza po stale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e dalla legge federale sulle attività informative (LAIn). Il Partito Pirata, per cui la comunicazione ha quasi il valore di un diritto dell'uomo, propone di stralciare il capoverso 1 che sarebbe formulato in modo troppo vago.
Art. 48a Sicurezza
Qualche partecipante si è dichiarato favorevole alle misure tese a garantire la sicurezza delle informa zioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Il PSS infatti accorda una priorità strate gica alla protezione delle nostre infrastrutture di comunicazione su una base civile e democratica. Per l'USS, la Confederazione e le imprese devono disporre di risorse sufficienti per applicare misure giu stificate da un punto di vista democratico. La Città di Losanna e Sunrise chiedono al Consiglio fede rale di rispettare il principio della proporzionalità e di procedere con moderazione affinché le misure imposte siano tecnicamente ed economicamente sostenibili per tutti gli attori del mercato. Inoltre, i MpA sottolineano l'importanza della sicurezza dei servizi di telecomunicazione nell'ambito della sanità elettronica (ehealth ).
Dal canto loro, l'asut, ICTswitzerland, Salt, SUISSEDIGITAL+ e Swisscom non ritengono necessa rio modificare l'articolo 48a o sono dell'avviso che i fornitori di servizi di telecomunicazione debbano almeno essere indennizzati nel caso in cui fossero loro imposte misure supplementari.
3.9 Disposizioni penali
Art. 52 Contravvenzioni
Al fine di non pregiudicare il commercio dell'usato, secondo l'USKA sarebbe necessario precisare al capoverso 1 lettera d che soltanto colui che offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni in vigore può essere punito con una multa al momento della prima messa in funzione.
3.10 Vigilanza e rimedi giuridici
Art. 58 Vigilanza
L'aggiunta della lettera e al capoverso 2 di questa disposizione non è oggetto di alcun commento.