Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 18 pagine

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Articolo 13 Comunicazione alle autorità competenti di dati personali degni di particolare pro-

tezione

SZ chiede di esaminare la possibilità di uniformare la procedura per le domande di informazioni sui dati personali degni di particolare protezione, considerato che in virtù dell’articolo 41 LPMed le autorità di vigilanza possono presentare domande sia secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza sul registro LPMed sia secondo il capoverso 2bis dell’articolo 53 nLPMed. Inoltre, dal commento esplicativo non si capisce perché si dovrebbero seguire due procedure distinte.

Anche secondo ZG la diversa normativa circa le informazioni è incomprensibile e, di conseguenza, ingiustificata. Chiede pertanto di riformulare l'articolo 13 capoverso 2 in modo che anche una domanda di informazioni sui dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2bis possa essere presentata elettronicamente all’interno del MedReg o, eventualmente, con un’e-mail securizzata. Per ragioni di protezione e sicurezza dei dati, continua ZG, non si può infatti consentire la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione, tra i quali vi sono informazioni concernenti procedimenti disciplinari in corso e restrizioni abolite così come divieti temporanei di esercizio della professione secondo l’articolo 3 lettera c LPD e § 2 capoverso 1 lettera b LPD, venga effettuata per e-mail mediante collegamenti internet non securizzati.

Articolo 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona in-

teressata che esercita una professione medica

BüAeV, GAeSO, KAeGSG e CMC propongono di riprendere, all'articolo 14 capoverso 2, la dicitura dell'articolo 13 capoverso 2 circa la presentazione della domanda di informazioni sia per via elettronica sia in forma cartacea. Nel rapporto esplicativo è infatti detto espressamente che esistono entrambe queste possibilità, ma dall'articolo 14 capoverso 1 non lo si deduce così chiaramente. L’obiettivo è fare in modo che i medici possano accedere nella maniera più semplice possibile ai propri dati degni di particolare protezione.

Articolo 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

BS prende atto che i costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard di cui all’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti, ma lamenta che non vi sia alcuna indicazione riguardo alla loro entità. Questa dovrebbe essere stabilita, secondo BS, nel commento esplicativo all'articolo 17 capoverso 4.

Articolo 18 Emolumenti

PC ritiene adeguato l’importo degli emolumenti per l’utilizzo dell’interfaccia standard, fissato a 3000 franchi per il collegamento e a un massimo annuo di 5000 franchi per la quantità di dati utilizzati.

Secondo pharmaSuisse, ai fini della garanzia della qualità dei dati è necessario che i fornitori degli stessi possano ricevere estratti completi dei dati che li concernono e chiede, pertanto, che l'articolo 18 venga integrato con la seguente menzione «allo scopo di garantire la qualità dei dati e nel rispetto della protezione dei dati, i fornitori di dati possono richiedere gratuitamente estratti dei dati del registro che li riguardano».

FR in linea di principio è favorevole al fatto che i Cantoni, in qualità di fornitori di dati, siano esentati dagli emolumenti per l’interfaccia standard sul MedReg. Propone inoltre che una parte dei proventi che l’UFSP ricava dall’interfaccia standard venga ripartita tra i Cantoni che hanno sostenuto spese per lo sviluppo tecnico dell’interfaccia standard e nel settore amministrativo.