Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 18 pagine

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Articolo 7 capoverso 1 lettera f

ZG e ZH rifiutano l’obbligo di iscrizione dei numeri di telefono e degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f, poiché la gestione di tali dati comporta un elevato dispendio amministrativo e, inoltre, a causa della carente disciplina nel notificare i dati, la loro qualità resterebbe comunque insoddisfacente. Chiedono pertanto che la registrazione di tali dati resti facoltativa. GDK propone di aggiungere alla presente lettera la forma giuridica e il numero IDI dell’azienda e/o delle aziende, tuttavia con registrazione facoltativa. Alla base della sua richiesta vi è il fatto che, a partire da ora, tutti i medici che esercitano la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale hanno l’obbligo di essere registrati nel MedReg. Il processo di notifica per l’IDI finora utilizzato presupponeva, infatti, che tutti coloro che ricevevano un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi della LPMed fossero attivi in uno studio medico individuale o come socio semplice a spese proprie in uno studio medico collettivo, mentre sulla base della nuova LPMed, le persone che esercitano una professione medica con l’obbligo di iscrizione possono essere attive anche in un’azienda con un’altra forma giuridica. Continuando a utilizzare, dopo tale cambiamento, la stessa prassi di notifica usata finora, si genererebbe dunque una distorsione delle informazioni circa le strutture di cura esistenti in un Cantone o in una regione. Tali informazioni, però, sono fondamentali per i Cantoni e i Comuni per la pianificazione delle cure e l’integrazione proposta della forma giuridica e del numero IDI consentirebbe ai Cantoni di ricavare, dal MedReg, dati non solo sulle singole persone, ma anche sui «points of care» e le aziende presenti nei Cantoni e nei Comuni.

Articolo 7 capoverso 1 lettera g

CMC assieme a BüAeV, GAeSO e KAeGSG esprimono critiche alla formulazione dell’articolo 7 capoverso 1 lettera g, in base alla quale i Cantoni hanno l’obbligo di indicare l’autorizzazione o no a fatturare prestazioni, mentre nel rapporto esplicativo il passaggio è formulato lasciando intendere che tale indicazione è facoltativa. BüAeV, GAeSO, KAeGSG e CMC aggiungono che lo stesso problema si riscontra anche per altri contenuti, facoltativi secondo il rapporto esplicativo e obbligatori secondo il testo d’ordinanza. Propongono pertanto di inserire negli articoli che disciplinano le registrazioni nel MedReg un rinvio all’allegato 1, nel quale sarà indicato quali iscrizioni sono facoltative e quali obbligatorie. GSASA approva la presenza dell’informazione riguardante l’autorizzazione a fatturare prestazioni ai sensi della LAMal e chiede che venga resa accessibile al pubblico nella posizione 4.10 della tabella.

Articolo 7 capoverso 1 lettere h-k

GSASA è favorevole a un chiaro controllo dell’autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere h-k.

Articolo 7 capoverso 1 lettera n

FR propone una riformulazione dell'articolo 7 capoverso 1 lettera n che rimandi, per quanto concerne le autorizzazioni, all’articolo 37 LPMed. ZH ritiene positivo che, al fine di rispondere a un'esigenza della società e di favorire la sicurezza del paziente, i dati di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere n e o siano resi accessibili al pubblico.

Articolo 7 capoverso 1 lettera o

GST chiede lo stralcio delle disposizioni dell'articolo 7 capoverso 1 lettera o, poiché non considera necessario che il pubblico sia messo al corrente del rifiuto o della revoca di un’autorizzazione a una persona che esercita una professione medica. Ritiene, piuttosto, che tali informazioni siano dati personali degni di particolare protezione e che sia sufficiente che vi accedano solo le autorità competenti. Nella ponderazione, l’interesse privato della persona che esercita la professione medica deve prevalere su quello pubblico.

Articolo 7 capoverso 2

SZ constata che, in virtù dell'articolo 7 capoverso 2, i Cantoni possono iscrivere nel registro anche i dati concernenti le persone che esercitano una professione medica soggette ad autorizzazione in virtù della legislazione cantonale. Chiede pertanto, sulla scorta della revisione della legge e della conseguente estensione del campo d’applicazione dall’esercizio della professione come «libero professionista» all’«esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale», di inserire nel rapporto esplicativo conclusivo degli esempi di autorizzazioni fondate sul diritto cantonale. GST auspica che l’autorizzazione all’esercizio della professione sia necessaria solo per i medici veterinari