Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 18 pagine

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che esercitano la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale e non per quelli con un’attività sotto la vigilanza professionale. Inoltre, per i casi in cui i singoli Cantoni la prevedano anche per i veterinari attivi sotto la vigilanza professionale, ciò dovrebbe essere riportato nel MedReg ed essere corredato delle basi legali cantonali vigenti. Ai fini della trasparenza nel MedReg dovrebbe anche essere regolamentato chi appartiene a quale «categoria».

Articolo 7 capoverso 3

GST è, in linea di principio, favorevole alla disposizione di cui all’articolo 7 capoverso 3, che prevede l’iscrizione nel MedReg dei fornitori di prestazioni. Presuppone che la responsabilità dell'iscrizione nel MedReg spetti ai veterinari dipendenti.

Articolo 7 capoverso 3 lettere c-d

BS auspica che nel rapporto esplicativo si aggiunga una precisazione riguardo all’articolo 7 capoverso 3 lettera c, indicando come, nella prassi, si possa controllare concretamente il rispetto della regola dei 90 giorni. ZH è favorevole, in linea di principio, all’integrazione dei contenuti della notifica riguardante la fornitura di prestazioni durante 90 giorni, a condizione tuttavia che le autorità cantonali d’esecuzione vengano informate solo dell’avvio dell’attività, ma non della data conclusiva o del fatto che si siano esauriti i 90 giorni della prestazione per anno civile. Di conseguenza, chiede di rinunciare a tale disposizione. OSP critica in generale la lacunosità delle prescrizioni concernenti gli obblighi di registrazione dei Cantoni nell’articolo 7. Manca, per esempio, l’obbligo di registrare se un medico ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile valida. Una simile mancanza è ancora più grave se riferita ai fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni. ZG propone di aggiungere «a titolo facoltativo» nell’articolo 7 capoverso 3 lettere c e d, anche se alla lettera d l’aggiunta dovrebbe comprendere solo i dati di cui al capoverso 1 lettera f. La richiesta scaturisce dal timore che la gestione dei dati causerebbe un enorme dispendio amministrativo. Inoltre, ritiene che bisognerebbe esaminare il rimando all'articolo 7 capoverso 3 lettera g nell’articolo 7 capoverso 3 lettera d ed eventualmente stralciarlo. ZG presume che i fornitori di prestazioni svolgano la propria attività sulla base di un’autorizzazione all’esercizio della professione del Cantone di provenienza e, pertanto, nel caso in cui fatturino personalmente le prestazioni, le fatture vengano emesse dallo studio in cui esercitano nel Cantone di provenienza. Di conseguenza, tali fornitori sono soggetti alle disposizioni di autorizzazione della LAMal del proprio Cantone di provenienza.

Articolo 7 capoverso 4 lettera a

FR e ZH non comprendono perché le restrizioni soppresse di cui all'articolo 7 capoverso 4 lettera a rientrino tra i dati degni di particolare protezione, mentre non lo sono le restrizioni e gli oneri di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera n. Inoltre FR esprime il dubbio che alla lettera a vi sia, in realtà, una svista redazionale, poiché essa si riferisce solo alla soppressione delle restrizioni e non a quella degli oneri. Propone quindi di riformulare il tenore di tale lettera, completandola con gli oneri.

Articolo 7 capoverso 4 lettera h

Nell’ottica del pari trattamento delle persone che esercitano una professione medica universitaria in un’istituzione ambulatoriale, BS considera importante che, trattandosi di dati personali degni di particolare protezione, anche le misure disciplinari fondate sul diritto cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 4 lettera h vengano notificate all’UFSP in modo confidenziale. TG ha invece un’opinione diversa dell’iscrizione di dati personali degni di particolare protezione quali la motivazione di decisioni cantonali, gli avvertimenti, gli ammonimenti, le multe comminate, i divieti eccetera prevista all'articolo 7 capoverso 4: essa renderebbe il MedReg un inutile registro «dei peccati». Non considera pertanto assolutamente necessario comunicare alla centrale UFSP dati degni di protezione, poiché i Cantoni potrebbero scambiarsi vicendevolmente le informazioni e informare con trasparenza anche il pubblico già con l’aiuto di certificati di onorabilità professionale, che le persone richiedenti che esercitano una professione medica sono tenute a presentare.

Articolo 7 capoverso 5

SZ, ZG e ZH fanno notare che le autorità cantonali di vigilanza non sempre sono informate della data del decesso di una persona e se ZH considera opportuno l’obbligo di comunicare tale data, SZ propone di rinunciarvi e di effettuare piuttosto il raffronto annuale dei dati del MedReg con quelli dell’AVS. ZG auspica una riformulazione dell'articolo 7 capoverso 5 con la quale relativizzare l’obbligo da parte dei